Professione e Mercato

Sospeso l’avvocato che dà del cafone al cancelliere

Il Consiglio Nazionale Forense conferma la sospensione di due mesi per l’avvocato che ha offeso un cancelliere: violata la dignità della professione

di Marina Crisafi

“Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non si contiene verbalmente di fronte ad un addetto alla cancelleria”. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 242/2025, pubblicata il 15 gennaio 2026 sul sito del Codice deontologico forense, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da un avvocato contro la decisione disciplinare che gli aveva inflitto la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi per avere, tra l’altro apostrofato un cancelliere come “maleducato e cafone”.

I fatti

La vicenda trae origine da numerose segnalazioni relative a presunte condotte illecite poste in essere dall’avvocato, dalle quali è scaturita l’apertura di più procedimenti disciplinari. Tali procedimenti sono stati successivamente riuniti e trattati congiuntamente dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’Appello di Ancona.

Tra i vari addebiti contestati, uno in particolare ha riguardato il comportamento tenuto dall’avvocato nei confronti di un assistente giudiziario in servizio presso la cancelleria del Tribunale penale di Ascoli Piceno. Nel corso di un’interlocuzione relativa all’orario di un’udienza penale fissata nella stessa mattinata, il professionista si sarebbe rivolto al cancelliere con espressioni offensive e denigratorie. In sede istruttoria, lo stesso avvocato ha ammesso di essersi presentato “piuttosto alterato” e di aver apostrofato il dipendente giudiziario definendolo “maleducato e cafone”.

La decisione del Cdd e il ricorso al Cnf

All’esito dell’istruttoria, svolta mediante l’acquisizione di documentazione, l’escussione dei testimoni e la valutazione delle memorie difensive, il Cdd di Ancona ha ritenuto l’avvocato responsabile di più violazioni deontologiche, tra cui quella relativa al contegno tenuto nei confronti dell’addetto alla cancelleria, e ha applicato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

L’avvocato ha proposto, quindi, ricorso al Consiglio Nazionale Forense chiedendo, in via principale, il proscioglimento da tutte le accuse e, in subordine, la riduzione della sanzione alla sola censura. Quanto all’episodio avvenuto in cancelleria, il ricorrente ha sostenuto di aver esercitato legittimamente il diritto di manifestazione del pensiero, negando di aver utilizzato toni minacciosi o intimidatori e contestando l’attendibilità della ricostruzione accolta dal Cdd.

La decisione del Cnf

Il Cnf ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo infondato. In relazione al comportamento tenuto nei confronti dell’assistente di cancelleria, il Cnf ha confermato che la condotta dell’avvocato integra un illecito deontologico (ex artt. 9 e 63 co. 2 CDF).

Secondo il Consiglio, infatti, “Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. In ogni rapporto interpersonale, indipendentemente dalla persona con cui interagisce, l’avvocato deve tenere un contegno ispirato alla necessaria salvaguardia della dignità della professione forense, conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non si contiene verbalmente di fronte ad un addetto alla cancelleria”.

Nel confermare la sospensione di due mesi, il Cnf ha richiamato i criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, sottolineando che la valutazione disciplinare non si risolve in un mero calcolo matematico, ma richiede un apprezzamento complessivo della gravità dei fatti, del comportamento dell’incolpato e della compromissione dell’immagine della professione forense.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio ha ritenuto che la sanzione inflitta all’avvocato fosse corretta e rigettato il ricorso.

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