Immobili

Sottosuolo comune anche se non portante

Nessuno può senza il consenso assembleare, procedere all’escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti

di Annarita D’Ambrosio

Proprietà del sottosuolo al centro dell’ordinanza della Cassazione 2786/2023 depositata il 31 gennaio. A rivolgersi ai supremi giudici una Srl proprietaria di locali al piano seminterrato che aveva citato il condominio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante cortile condominiale. Il condominio nel respingere la richiesta aveva in via riconvenzionale chiesto la condanna della società per i lavori di ristrutturazione e demolizione eseguiti, che avevano reso inservibili agli altri condòmini parti comuni dell’edificio, in particolare il sottosuolo. Soccombente in primo e secondo grado la società si rivolgeva alla Suprema corte rilevando il difetto di legittimazione dell’amministratore ma soprattutto contestando la condominialità del sottosuolo perché l’edificio si sviluppava su muri, pilastri e altri manufatti d’appoggio, sicché il suolo avrebbe potuto essere considerato proprietà comune solo per la parte necessaria al suo sostentamento. Per i giudici di legittimità motivi entrambi da respingere.

In particolare quanto al sottosuolo, si precisa che la zona esistente in profondità, sottostante l’area di superficie alla base dell’edificio, in mancanza di un titolo che attribuisca ad alcuno la proprietà esclusiva, rientra per presunzione in quella comune ai sensi dell’articolo 1117 Codice civile. Nessuno può quindi senza il consenso assembleare, procedere all’escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti (Cassazione 33163/2019; Cassazione 29925/2019). E ciò a prescindere dalla funzione portante in concreto dell’edificio esercitata dal suolo.

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