Famiglia

Sottrazione internazionale di minori, l’ordine di non rientro è l’eccezione

Per la Cassazione, sentenza n. 25974 depositata oggi, il giudice può disporlo solo in caso di “pericolo psichico” o di “effettiva intollerabilità”

di Francesco Machina Grifeo

In caso di sottrazione internazionale di minori, da parte di uno dei due genitori, il giudice può negarne il rientro nel paese di provenienza unicamente in presenza di un “pericolo psichico” o di “intollerabilità”; non può invece, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja, dar peso al mero disagio o alla semplice sofferenza psicologica che comporterebbe il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25974 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un papà.

Al contrario, il Tribunale dei minorenni di Napoli aveva ritenuto ricorresse una situazione ostativa all’ordine di rientro in Spagna dei due figli minori in quanto i ragazzi correvano il rischio di essere esposti a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile ex art. 13, comma 1, lett. b) della Convenzione dell’Aja del 1980. E ciò nonostante avesse accertato che ricorrevano le condizioni oggettive della sottrazione internazionale, considerato l’oggettivo allontanamento dalla “residenza abituale” senza il consenso dell’altro genitore.
In particolare, per il Tribunale non poteva trascurarsi la circostanza che in Spagna la madre è sottoposta ad un procedimento penale per sottrazione internazionale, oltre che per presunta appropriazione indebita, “situazioni che non le consentirebbero di seguirli e accompagnarli e che potrebbero provocarne una insopportabile separazione”.

Per la Prima sezione civile però il ragionamento non quadra. Per la Corte, infatti, “non risulta essere stata accerta alcuna effettiva causa impeditiva del rientro in Spagna per la madre”, né tantomeno circostanze incompatibili con l’affido condiviso inizialmente concordato dalle parti. E allora, la ragione ostativa all’ordine di ritorno, “risulta ancorata al rischio di una esperienza negativa dovuta alla separazione dalla madre, che appare solo ipotetica”.

Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto della “integrazione” e delle “consolidate e gratificanti relazioni familiari (padre e nonni paterni) e sociali (frequenza scolastica ed amicizie ivi sorte)” dei minori in Spagna. Infine, con riguardo all’ascolto della figlia maggiore, non si è valutato che ella “lungi dall’esprimere un’opposizione al rientro nel suo Paese di nascita, abbia preferito non manifestare una preferenza, per non turbare il rapporto affettivo con alcuno dei genitori”.

In sede di rinvio, il Tribunale per i minorenni dovrà dunque attenersi al criterio della “complessiva valutazione del preminente interesse dei minori” ed alla “rigorosa” interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro che rappresenta “un’eccezione rispetto alla regola generale del ritorno immediato”, atteso che l’art. 13, co. 1, lettera b), della Convenzione dell’Aja “non consente al giudice, cui sia richiesto di emettere un provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, di dar peso al mero disagio psicologico o alla semplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, quando tali disagi non raggiungano il grado del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore”.

La regola resta quindi quella del rientro immediato, salvo casi eccezionali da provare con rigore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©