Civile

Sovraindebitamento, azione revocatoria per il liquidatore

La Cassazione, sentenza n. 12395/2025, chiarisce che, su autorizzazione del giudice, può far dichiarare inefficaci gli atti in pregiudizio dei creditori

di Francesco Machina Grifeo

Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nel caso un noto imprenditore romano, il liquidatore può sollevare l’eccezione di revocatoria ordinaria, facendo dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12395/2025, respingendo il ricorso di una banca contro il decreto con cui il giudice delegato alla procedura di liquidazione aveva ammesso un credito di oltre 3mln, derivante dal mancato rimborso delle rate di mutuo di mutuo ipotecario, soltanto in via chirografaria.

Il tribunale aveva confermato sia la legittimazione dei liquidatori giudiziali a proporre l’eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria (ex articolo 2901 c.c.), sia la fondatezza stessa dell’eccezione, considerata la natura fraudolenta dell’operazione portata avanti dalla banca e consistita nell’utilizzo strumentale del mutuo fondiario per fornire di prelazione ipotecaria un credito chirografario pregresso vantato dall’istituto di credito nei confronti della Spa presieduta dal “sovraindebitato”.

La Suprema corte ricorda che la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (articoli 14-ter e seguenti, della legg n. 3 del 2012, e successive modifiche) ha indubbiamente una connotazione concorsuale. E che il liquidatore predispone un progetto di stato passivo e, in assenza di osservazioni dei creditori interessati, lo approva – ovvero, recependole, lo modifica – mentre, in caso di contestazioni non superabili, ne rimette al giudice la definitiva formazione.

Per i giudici di legittimità va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell’ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall’art. 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell’art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.

La Prima sezione aggiunge poi che “l’ammissione al passivo del credito su mutuo al chirografo non osta alla revocatoria dell’operazione del negozio indiretto volto, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente”.

Come ribadito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, infatti, nelle fattispecie di cd. esterovestizione fondiaria, “e cioè di mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria, il credito viene generalmente ammesso al chirografo, attesa l’effettiva erogazione della somma e la revocabilità della sola ipoteca (n. 30327/2025), la cui costituzione assume (salvo risulti il contrario, con la previsione di un corrispettivo a carico del creditore) la natura di atto a titolo gratuito, come accade appunto quando la stipulazione di un contratto di mutuo, con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti in realtà destinata a procurare a quest’ultimo l’effettiva disponibilità delle relative somme, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che gravava sullo stesso nei confronti del mutuante” (n. 20/2025).

Ne consegue che l’intera operazione è impugnabile per revocatoria, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo fondiario in sé, ma nell’impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso.

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