Civile

Sovraindebitamento, la banca che effettua valutazioni superficiali non può opporsi

L’istituto non aveva adeguatamente verificato il merito creditizio

di Nicola Soldati

Il dibattito giurisprudenziale volto ad individuare una condivisa nozione di meritevolezza continua ad arricchirsi giorno dopo giorno di interessanti indicazioni.

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Parma (18 luglio 2021) ha ritenuto meritevole di omologazione un piano del consumatore nonostante l'opposizione di un intermediario creditore che sosteneva che il sovraindebitamento del ricorrente fosse stato causato da un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, il Tribunale rileva che la valutazione di “immeritevolezza” evocata dalla creditore, ritenuta, peraltro, dal tribunale insussistente in fase di ammissione, risulta in contrasto con lo spirito e la lettera della legge 3/2012 con cui il legislatore, in omaggio al principio del favor debitoris, ha ritenuto meritevole di esdebitazione situazioni di significativa sproporzione tra risorse economiche ed obbligazioni assunte, a prescindere dalla causa del sovraindebitamento, purché non sorte in frode ai creditori e non gravemente immeritevoli.

Nel caso in esame, il gestore nella propria relazione aveva, inoltre, ritenuto che da parte della banca finanziatrice non vi fosse stata una ponderata valutazione del merito creditizio alla stregua dei parametri richiesti dall’articolo 9 comma 3 bis lettera e) residuando in capo al consumatore, al netto della rata da rimborsare, una somma inferire rispetto all'ammontare mensile necessario per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita pari della famiglia tenuto conto della sua composizione.

Il tribunale rileva poi, che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Ristori alla fine del 2020, il giudice grazie al cosiddetto cram down può omologare il piano, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione di esso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Tenendo conto di questa innovazione, e, più in generale, delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, il tribunale ha ritenuto che, ove non vengano formulate contestazioni da parte dei creditori, ovvero quelle formulate risultino inammissibili a seguito di una non corretta valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato, il sindacato del giudicante riguardo alla convenienza del piano possa investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza, frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente.

Con riguardo poi alla meritevolezza del consumatore il tribunale ritiene, infine, in modo pienamente condivisibile, che appare suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento.

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