Civile

Sovraindebitamento, la banca che non valuta bene il merito creditizio non può opporsi

Lo ha ribadito il Tribunale di Roma sulla base della riforma della legge 3/2012

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di Nicola Soldati

Il crescente ricorso alle procedure di sovraindebitamento da parte dei consumatori sta portando ad una netta contrapposizione tra il desiderio di esdebitazione dei ricorrenti e le pretese del ceto bancario di ottenere il rimborso dei propri crediti.
In questo quadro, funge da preziosa bussola per le decisioni dei tribunali la riforma della legge 3/2012 in vigore da dicembre del 2020.
Il Tribunale di Roma con la pronuncia del 21 dicembre 2021, in sede di omologa di un piano del consumatore, ha rigettato l'opposizione proposta da due intermediari finanziari i quali ritenevano che il consumatore non potesse avere accesso alla procedura – e, quindi, all'esdebitazione – poiché, a loro giudizio, il consumatore aveva determinato colpevolmente la propria situazione di sovraindebitamento.
La decisione del tribunale di Roma è stata resa possibile grazie alla previsione introdotta all'articolo 12 bis in base al quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del Testo unico bancario in sede di erogazione del credito, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Le banche hanno tentato di sostenere che il consumatore non sarebbe stato meritevole di accesso alla procedura poiché avrebbe colpevolmente determinato il suo sovraindebitamento non potendo ignorare che le sue condizioni reddituali e familiari non gli avrebbero consentito di adempiere alle obbligazioni contratte.
Il Tribunale ha rilevato, al contrario, sulla base della relazione particolareggiata del gestore e della documentazione versata in atti che le banche avevano concesso due finanziamenti senza provvedere, al momento della loro concessione, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore che risultava inadeguato alla luce del rapporto tra rata da pagare e reddito disponibile alla data di stipulazione di entrambi i contratti.
Tale interpretazione risulta in perfetta coerenza con il nuovo testo normativo e costituisce un elemento essenziale per consentire al debitore l'accesso al piano del consumatore che diversamente vedrebbe sistematicamente schierato il ceto bancario in una posizione contraria alla falcidia del proprio credito.
Il tribunale ha, quindi, applicato la nuova disciplina dell'accesso alla procedura, valutando se il debitore avesse determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La decisione in parola si colloca, quindi, nell'alveo di quella giurisprudenza, che, richiamando i disposti dell'articolo 124 bis del testo unico bancario, ha avuto modo di affermare che esiste uno specifico obbligo del finanziatore di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento per cui lo stesso dovrebbe negarlo ore ritenga il consumatore non in grado di onorare il contratto sottoscritto.
Infatti, il sovraindebitamento devirante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dei disposti del Testo unico bancario è riconducibile eziologicamante proprio e solo all'intermediario, che ha finanziato, ovvero ha continuato a finanziare il consumatore, valutandone, a tale fine, la sua meritevolezza, in violazione delle regole che gli avrebbero imposto il contrario.

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