Civile

Sovraindebitamento, il merito va valutato sul credito chiesto all’inizio

Il Tribunale di Verona ha applicato le nuove regole più favorevoli al consumatore

ADOBESTOCK

di Nicola Soldati

Le modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012 in sede di conversione del decreto Ristori cominciano ad andare a regime nei tribunali, dimostrando quanto sia stato necessario l'intervento del legislatore anche per fare fronte alla crisi generalizzata da Covid-19.

Meritevolezza

Il tribunale di Verona (5 febbraio 2021) nell'ambito di un piano del consumatore ha rimarcato l'applicazione delle nuove norme in tema di meritevolezza, ha sottolineato come una corretta e non formale lettura delle stesse porti inevitabilmente ad affermare che per non restringere eccessivamente la portata della legge e, al contempo, per salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti.
Nel caso esaminato, il tribunale ha escluso che il ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti che poi lo hanno portato ad una situazione di sovraindebitamento, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato sovraindebitamento poiché l'esigenza di fare ricorso al credito era legata alla necessità del sostentamento dei figli dopo la separazione dalla moglie il tutto in un contesto in cui i redditi erano calati per fatto a lui non imputabile.
Il Tribunale, sempre in forza delle nuove norme, ha aggiunto che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione.

Nuova definizione di consumatore

Grazie alla nuova definizione di consumatore, il tribunale di Lecco (5 gennaio 2021) ha invece dato accesso ad una procedura di liquidazione dei beni ad un socio accomandatario, non in relazione alla sua posizione nell'ambito dell'attività di impresa, ma con riferimento ai debiti inerenti alla sua sfera personale.Una decisione fondata sulla nuova definizione di consumatore contenuta nella legge 3 del 2012 in base alla quale deve ritenersi consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una Snc, Sas o Sapa, per i debiti estranei a quelli sociali.Infatti, riconoscendo la legge la facoltà del socio illimitatamente responsabile di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, conferma a fortiori che il socio ha facoltà di chiedere la liquidazione dei propri beni per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale indipendentemente dal fatto che sia socio illimitatamente responsabile di società.

Lo stesso Tribunale, poi, sempre facendo tesoro delle nuove norme, ha proceduto alla nomina del medesimo liquidatore designato in altra procedura di sovraindebitamento attivata dal coniuge dinnanzi allo stesso tribunale nell'ambito delle cosiddette procedure familiari previste dall’articolo 7 bis.

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