Società

Sovraindebitamento, no al piano con proposta bassa del debitore

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di Fabio Cesare

Non può essere omologato il piano del consumatore che preveda il pagamento di una percentuale troppo esigua, pari al 3,82 per cento. È questo il contenuto della sentenza della Cassazione n. 28013/2022 del 26 settembre 2022 (relatore Abete) all’esito di un ricorso presentato avverso il rigetto del reclamo proposto dal debitore. Questi si era visto negare dal Tribunale l’omologa del piano del consumatore sotto il regime della legge 3/2012 perché la proposta non sarebbe stata rispondente al criterio del soddisfacimento effettivo dei creditori. In considerazione della giovane età, argomentava il Tribunale, la sovraindebitata avrebbe potuto reperire le risorse necessarie a incrementare l’apporto in favore della massa che con il piano subiva un sacrificio eccessivo.

Per quanto qui interessa, il ricorso agli ermellini era stato proposto sulla base di una violazione dell’articolo 12 bis della legge 3/2012 (nella versione vigente prima del 2020).

Secondo il ricorrente la disposizione fissa ipotesi tipiche di ammissibilità, quali l’insussistenza di atti in frode e il ricorso sproporzionato al credito, ma non la percentuale minima da offrire ai creditori.

Il giudice di merito avrebbe dunque errato nel considerare inammissibile una proposta con una offerta al di sotto di un tetto minimo.

La Cassazione ha respinto il motivo specificando che il piano è un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale con una causa tipica: la ristrutturazione del debitore e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ma come eccezione al principio per il quale le modificazioni contrattuali postulano la volontà di tutti i contraenti.

Ove la percentuale sia troppo bassa, non viene soddisfatta la causa concreta del piano.

Tuttavia, una valutazione sull’apprezzamento della soglia minima si traduce in un giudizio di fatto che non può essere preso in considerazione in un giudizio di legittimità.

Bisogna chiarire che la Suprema corte non ha tuttavia indicato una massima valevole per tutti i giudizi di sovraindebitamento, né ha fissato una percentuale minima al disotto della quale la proposta appare inammissibile in ogni caso.

Si è limitata a spiegare che nel vigore della legge 3/2012, offerte troppo esigue potrebbero essere considerate prive di giustificazione causale e in sede di legittimità simile giudizio non potrebbe essere ribaltato perché la misura del soddisfacimento è una questione di fatto non censurabile in Cassazione.

La pronuncia poi contiene principi superati dal Codice della crisi.

Da una parte la ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede che la proposta abbia contenuto libero e possa soddisfare i crediti in qualsiasi forma. Dall’altra il nuovo concordato preventivo prevede come norma generale che nelle procedure in continuità i creditori possano essere soddisfatti tramite un’utilità specificamente individuata e dunque anche in forma diversa dall’adempimento originariamente previsto.

Essi possono essere dunque soddisfatti anche mediante una prestazione diversa dal denaro, quale per esempio il beneficio fiscale connesso alla svalutazione del credito: il tema dell’irrisorietà della percentuale, non appare più predicabile in un sistema che non prevede l’obbligatorietà del pagamento per regolare i creditori.

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