Società

Sovraindebitamento, la riforma all’esame della Consulta

Il Tribunale di Livorno ha deciso il rinvio sull’estensione alla cessione del quinto delle stipendio

di Nicola Soldati

La crescita numerica dei ricorsi alle procedure di sovraindebitamento porta inevitabilmente i tribunali a porsi dubbi interpretativi in merito alle disposizioni applicabili poiché oggetto di maggiore e più profondo scrutinio.
Si moltiplicano inoltre le opposizioni da parte dei creditori, in particolare modo degli intermediari finanziari, che cominciano a prendere contezza della falcidia subita a seguito dei ricorsi presentati da parte dei debitori.
Con l’ordinanza del 30 marzo scorso, il Tribunale di Livorno ha sottoposto al vaglio della Corte costituzionale una questione legata alle modifiche della legge n. 3 del 2012 che disciplina il sovraindebitamento da parte della legge di conversione del Dl Risori e in vigore dal 25 dicembre scorso.

Le novità legislative

La riforma ha, infatti, introdotto una previsione in base alla quale la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. Questa estensione ha permesso di superare i dubbi che alcuni tribunali avevano avanzato in ordine alla falcidiabilità di tali poste debitorie. Nulla ha detto però della falcidia dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.

Il caso

Nel caso sotto esame, il Tribunale, seguendo un orientamento minoritario, aveva, in prima battuta, rigettato l’omologa del piano del consumatore poiché prevedeva la falcidia del credito assegnato ad un intermediario finanziario dall’ordinanza emessa a seguito di una procedura esecutiva presso terzi che ha come sua caratteristica propria quella di trasferire al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo.È stato, quindi, ritenuto giuridicamente inammissibile porre nel nulla un’ordinanza di assegnazione al di fuori di una procedura concorsuale nella quale non è previsto lo spossessamento dei beni come nel fallimento.

Il debitore aveva presentato reclamo contro la pronuncia di rigetto dell’omologazione del piano del consumatore affermando, al contrario, l’applicazione, anche al piano del consumatore, dei principi tutti delle procedure concorsuali e, quindi, del consequenziale insegnamento della Suprema corte in base al quale, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato è inefficace ai sensi dell’articolo 44 della legge fallimentare.

Il rinvio alla Consulta

Il giudice, pur condividendo nel merito la pronuncia reclamata, ha ritenuto di non potere decidere sull’estensione, in via interpretativa, dei disposti dell’articolo 44 della legge fallimentare come ritenuto, al contrario, dalla giurisprudenza maggioritaria alla luce della ratio esdebitativa delle procedure di sovraindebitamento, in assenza di un suo specifico richiamo all'interno della legge n. 3 del 2012, pur essendo il meccanismo attraverso il quale opera il soddisfacimento del credito assegnato del tutto analogo a quello previsto dalla cessione del quinto dello stipendio.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, è contrario a ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) limitare la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e non anche dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.

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