Penale

Spaccio, inammissibile il ricorso contro la confisca del profitto

Lo ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 18160 depositata oggi, chiarendo che il negozio è illecito

di Franceso Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 18160 depositata oggi e segnalata per il "Massimario", rafforza un risalente principio in base al quale a seguito di patteggiamento il condannato non ha diritto di impugnare la confisca del denaro frutto del reato di cessione di stupefacenti in quanto il negozio è inesistente.

Inammissibile dunque il ricorso di una donna contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che, ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., le aveva applicato la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'articolo 73, comma 5, Dpr n. 309 del 1990, con riferimento ad altrettante cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Il Tribunale aveva altresì disposto la confisca del denaro sequestrato – pari a 1.475 euro – trovato in contanti presso l'abitazione dell'imputata all'esito della perquisizione domiciliare.

A tal proposito, scrive la Terza sezione penale, va richiamato l'orientamento di questa Corte, "affermato da una risalente sentenza delle Sezioni Unite, e tuttavia mai sconfessata sul punto, secondo cui, con riferimento al sequestro di una somma di denaro, ritenuta profitto della cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca del somma in sequestro, l'eventuale ricorso per Cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione".

Un orientamento, prosegue la decisione, ripreso in successive sentenze, le quali hanno ribadito che: "In tema di ricorso per Cassazione avverso sentenza di applicazione della pena, difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto frutto di un negozio inesistente improduttivo di effetti giuridici, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento" (Sez. 3, n. 29982/2019; sez. 6, n. 26728 /).

In altri termini, insiste la Corte, "il condannato con sentenza dl patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative (Sez. 3, n. 45925/2014,; sez. 6, n. 44096/2010).

La ricorrente, conclude la Corte, laddove si limita a censurare la quantificazione del profitto del reato, sostenendo che la somma sequestrata, almeno in parte, sia provento dell'attività di sarta , "risulta meramente assertivo, nulla avendo al riguardo allegato la ricorrente". Tale ipotesi alternativa, dunque, "rimane paralizzata dal difetto di autosufficienza", di fronte alla prova di "derivazione della somma in sequestro dall'attività illecita, desunta dalle convergenti dichiarazioni dei tre acquirenti".

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