Professione e Mercato

Specializzazioni, l’autocertificazione finisce sotto esame

Le indicazioni del Cnf ai Consigli dell’Ordine per le verifiche sulla prima iscrizione

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di Giovanni Negri

Massima attenzione alla verifica dei requisiti per l’autocertificazione in materia specializzazioni forensi. È quella che raccomanda il Cnf a tutti i presidenti dei consigli dell’Ordine. Per il Cnf, infatti, a dovere essere accertata è la presenza degli elementi previsti dalla disciplina attuativa e in particolare la frequenza nei 5 anni precedenti dei corsi di specializzazione oppure la comprovata esperienza nel settore di riferimento; inoltre andrà dichiarata l’assenza nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di sanzioni disciplinari gravi per trasgressione degli obblighi di aggiornamento professionale.

Il test dell’esperienza

Detto che per il Cnf i Consigli locali dell’Ordine hanno pieno titolo per chiedere integrazioni alla documentazione presentata, la nota si sofferma in particolare sul punto della comprovata esperienza, dove l’avvocato interessato dovrà provare innanzitutto un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 8 anni, ininterrotta e senza sospensioni. In secondo luogo andrà attestata l’attività professionale nell’area di specializzazione, con un’esperienza almeno di 5 anni . Per ogni anno cioè l’avvocato dovrà provare di avere ricevuto e trattato almeno 10 incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità.

50 incarichi

Complessivamente quindi saranno almeno 50 gli incarichi che andranno certificati. La relazione che andrà presentata dal legale interessato dovrà allora essere il più possibile dettagliata, indicando le questioni giuridiche trattate , incarico per incarico nell’area di competenza. «La relazione - sottolinea il Cnf - deve essere corredata dagli atti introduttivi e conclusivi depositati in giudizio dall’istante, ovvero, in mancanza di atti giuridici depositati, da idonea documentazione dalla quale risultino le questioni giuridiche affrontate e trattate».

Il nodo del penale

Nel settore penale, dove il Cnf mette in evidenza la forte connotazione orale della celebrazione del processo, e non sempre è possibile una formalizzazione scritta, dal Consiglio forense arriva la raccomandazione a non considerare sufficiente per il conferimento dell’incarico il semplice verbale di identificazione. Si tratta infatti, nella lettura del Cnf, di un semplice primo contatto informativo da parte della persona sottoposta a indagini, con la sola e semplice indicazione della rubrica della fattispecie rilevante penalmente, senza possibilità di ulteriore accesso agli atti , a causa del segreto investigativo.

La relazione del penalista allora dovrà necessariamente contenere, con riferimento al caso concreto, le questioni giuridiche trattate, sul piano sostanziale e processuale.

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