Rassegne di Giurisprudenza

Spese di mantenimento della figlia naturale: rimborso al genitore che ha provveduto sin dalla nascita

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Famiglia - Filiazione naturale - Mantenimento dalla nascita - Rimborso delle spese di mantenimento non documentate da parte dell'altro genitore
In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché non trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, poiché diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Pertanto, il giudice di merito, qualora l'importo non sia qualificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 13 giugno 2022, n. 19009

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti - Mantenimento del figlio - Rimborso delle spese sostenute - Determinazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Fondamento
In materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, è legittimo il ricorso all'equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 19 febbraio 2020, n. 3991

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti - Obbligazione di mantenimento del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori - Decorrenza dalla nascita del figlio - Fondamento - Obbligazione assunta in via esclusiva da uno solo dei genitori - Diritto di regresso - Accertamento del "quantum" - Criteri
L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506

Impugnazioni civili – Impugnabilità dei provvedimenti dei giudici ordinari - Dichiarazione giudiziale di paternità' e maternità del minore
In materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 cod. civ.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 1° ottobre 1999, n. 10861