Civile

Spese di primo grado riviste in appello solo se cambia la sentenza

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di Antonino Porracciolo

La decisione sulla ripartizione delle spese del primo grado del giudizio può essere modificata dal giudice d’appello solo in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata o di accoglimento di una censura che riguardi la ripartizione degli oneri della lite. È quindi errata la pronuncia dei giudici del gravame che provvedano d’ufficio a una nuova regolamentazione del regime dei costi del primo grado, senza aver modificato in senso peggiorativo, per l’appellante, la sentenza impugnata e senza un motivo di gravame sul punto delle spese. Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza 27606 del 29 ottobre scorso.

La questione
Il merito del giudizio riguardava la richiesta di risarcimento che i genitori di una minore avevano avanzato per i danni sofferti dalla figlia in conseguenza di fatti addebitati ai medici di una Usl. Il tribunale aveva affermato la responsabilità dei sanitari solo per la paralisi di un arto superiore, escludendola quanto alle lesioni neurologiche; aveva quindi condannato l’Usl al rimborso della metà delle spese del giudizio affrontate agli attori. Dal canto suo, la Corte d’appello riteneva che i danni riconosciuti dal tribunale determinassero una più elevata incidenza invalidante sulla minore, e quindi aumentava l’ammontare del risarcimento; per il resto confermava la sentenza impugnata a eccezione del capo relativo alle spese, che poneva a carico dell’Usl solo per un terzo.

I genitori della minore hanno quindi presentato ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di escludere un nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e i danni di natura neurologica. Hanno, inoltre, censurato la nuova ripartizione delle spese di primo grado.

La sentenza
La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati le contestazioni sul merito della decisione impugnata; ha, invece, ritenuto fondata la questione circa le spese del giudizio innanzi al tribunale.

La Corte ricorda che il giudice d’appello può effettuare d’ufficio una nuova distribuzione percentuale dei costi della lite solo in caso di riforma, integrale o parziale, della sentenza di primo grado, giacché «il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite». Ma se il provvedimento impugnato è confermato, la decisione sulle spese può essere modificata solo se il capo «abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione». Criterio valido a maggior ragione quando la modifica derivi dall’accoglimento parziale dell’impugnazione presentata dalla parte già vittoriosa in primo grado.

Nel caso in esame, la riforma della pronuncia del tribunale aveva riguardato solo l’aumento della somma liquidata per il risarcimento dei danni chiesti dagli appellanti, attori nel precedente grado. Sicché aveva errato la Corte d’appello nel modificare «il regolamento delle spese del primo giudizio in termini meno favorevole per gli appellanti», dato che l’Usl non aveva presentato un’impugnazione incidentale per ottenere una diversa ripartizione degli oneri del giudizio svolto in tribunale.

Così la Cassazione ha deciso il merito della questione, condannando l’Usl a pagare le spese del primo grado del giudizio «nella misura già determinata dal tribunale».

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