Civile

Spetta il compenso all'avvocato per l'assistenza nel contratto che poi non viene stipulato

La Cassazione con l'ordinanza n. 27097/2021 precisa che il compenso al legale spetta a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto

di Marina Crisafi

L'avvocato ha diritto al compenso per l'assistenza del cliente nella redazione di un contratto a prescindere dal fatto che verrà o meno stipulato. È quanto ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione (con ordinanza n. 27097/2021) accogliendo il ricorso di un professionista che era stato ingaggiato per la redazione di un affare complesso che poi non era andato in porto.

La vicenda
- La società cliente rifiutava il pagamento dell'attività stragiudiziale e la vicenda finiva davanti al tribunale di Lecce, dove veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo che intimava alla Spa il pagamento di oltre 56mila euro a titolo di compenso per l'attività svolta dal professionista. In appello, la corte in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava comunque la società ma riduceva la somma a poco più di 19mila euro, compensando le spese di lite.
L'avvocato adiva, dunque, la Cassazione lamentando in primis violazione o falsa applicazione dell'art. 2, tabella D, lett. F, del dm n. 127/2004, non applicata al caso di specie data l'assenza di attività di redazione integrale del contratto seguita da effettiva stipula.
Diversamente, si duole l'avvocato, la previsione contenuta nella norma, relativamente all'attività stragiudiziale, avrebbe a oggetto anche l'assistenza alla redazione di un contratto, essendo differenziate nel testo di legge l'attività di redazione e quella di assistenza alla redazione, quest'ultima applicabile pure in caso di trattativa rimasta senza seguito, come avvenuto nella fattispecie.

La decisione - Per la Cassazione l'avvocato coglie nel segno. La norma testè citata, che regolava i compensi per le prestazioni di assistenza rese dagli avvocati nell'ambito dell'attività stragiudiziale e applicabile ratione temporis, distingue nettamente l'attività di "redazione di contratti, statuti, regolamenti o testamenti" dall'assistenza alla relativa stipula e redazione, ravvisabile in tutti i casi in cui il difensore, che non abbia redatto ex novo l'atto in parola, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente.
Per cui pur dando atto del tenore letterale della norma, la Corte d'appello ha errato finendo per assimilare le due attività, ritenendo che l'intervento consistente del legale sul contratto e le varie correzioni apportate dallo stesso alle diverse stesure della bozza non assurgessero ad attività di redazione o di assistenza alla redazione e decidendo, dunque, per la mancata applicazione dell'art. 2, lett. F) alla fattispecie concreta.
Altrettanto erroneo è, per gli Ermellini, il riferimento al mancato perfezionamento dell'operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula del contratto predisposto. "L'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula – affermano infatti - deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto".
Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice designato per il riesame della domanda.

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