Rassegne di Giurisprudenza

Spetta al lavoratore l'onere di provare il danno alla salute subito a causa dell'attività lavorativa svolta

a cura della Redazione Diritto

Lavoro subordinato - Tutela delle condizioni di lavoro - Danno alla salute del lavoratore - Nocività dell'ambiente di lavoro - Nesso causale - Onere della prova a carico del lavoratore - Sussiste.
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe sul lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31920

Lavoro - Art. 2087 cod. civ. - Obbligo di prevenzione del datore di lavoro - Specificità del rischio - Onere della prova del lavoratore - Sussistenza - Prova del danno alla salute - Prova della nocività dell'ambiente di lavoro - Prova del nesso causale - Necessità.
Il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6156

Lavoro subordinato - Tutela delle condizioni di lavoro - Danno alla salute del lavoratore da mobbing e da demansionamento - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio del lavoratore danneggiato - Oggetto - Dimostrazione dell'avvenuta violazione di regole contrattuali o legali o della mancata adozione di misure di prevenzione - Necessità.
La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subìto un danno alla salute l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 maggio 2019, n. 11777

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Igiene e sicurezza del lavoro - Norme per la prevenzione infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori - Malattia derivante "da causa di servizio" - Automatica responsabilità del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Onere probatorio a carico delle parti - Oggetto - Individuazione.
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi, né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha, con motivazione congrua e coerente, escluso la derivazione causale delle patologie da cui il lavoratore era affetto dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 agosto 2003, n. 12467