Spetta alle norme locali regolare le distanze dai fabbricati per fabbriche o depositi nocivi
In caso di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi (nella specie: camino) presso il confine l'articolo 890 Cc rinvia alle norme locali, mentre solo in mancanza di queste rimette al giudice l'accertamento della distanza necessaria per preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e di sicurezza. Le distanze previste dai regolamenti locali (sì che in caso di loro violazione la nocività o pericolosità è presunta uris ed de iure) sono anche quelle in verticale. Nella specie il giudice del merito aveva rigettato la domanda, diretta all'innalzamento di una canna fumaria, sul rilievo che, da un lato, né la norma codicistica né il regolamento edilizio prevedevano distanze per la canna fumaria, dall'altro, che detta canna non era nociva. In applicazione del principio che precede la Suprema Corte, con la la sentenza 10814 del 26 maggio 2015, ha cassato tale statuizione evidenziando che il locale regolamento di igiene del comune di Sassari del 1942 all'articolo 42 prevede che lo sbocco dei fumaioli dovrà elevarsi almeno di un metro sul tetto della casa più alta vicina al momento della costruzione del camino stesso.
Analisi - Non risultano precedenti esattamente in termini. Non pare, peraltro, possa dubitarsi della correttezza della conclusione raggiunta. Non è controverso, infatti, che le distanze previste dagli articoli 873 e e seguenti del codice civile Cc siano anche quelle verticali (ad esempio nel senso che la distanza prevista dall'articolo 873 Cc opera, anche in senso verticale, Cassazione, sentenza 7 ottobre 1986 n. 5907) anche se il principio risulta affermato essenzialmente con riguardo alle distanze in tema di vedute ai sensi degli articoli 905 e seguenti del Cc (Cassazione, sentenze 22 novembre 2012 n. 20699; 11 luglio 2012 n. 11729, 10 maggio 2012 n. 7183). In termini generali, nel senso che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'articolo 890 Cc è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino, Cassazione, sentenza 22 ottobre 2009 n. 22389 che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto presunta la nocività di un impianto a fronte della fuoriuscita di esalazioni di fumo da un tubo posto sul confine con la proprietà limitrofa, in violazione di una norma regolamentare che imponeva la distanza di tre metri.
Corte di Cassazione - Sezione II - Sentenza 26 maggio 2015 n. 10814