Società

Srl, il socio non può recedere ad nutum solo se la società è stata contratta a tempo determinato

Lo ha stabilito la I sezione della Cassazione con la sentenza 26060

di Mario Finocchiaro

Nelle società a responsabilità limitata la possibilità, per il socio, di recedere ad nutum - ai sensi dell'articolo 2437, comma 2, Cc - sussiste solo nel caso in cui la società sia stata contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo (nella specie il termine di durata della società era stato fissano nell'anno 2050), stante - da un lato - sia il dato testuale della disciplina positiva, dall'altro, la prevalenza, sull'interesse del socio al disinvestimento, l'interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità della organizzazione imprenditoriale e alla integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 5 settembre 2022 n. 26060 .

I precedenti
Questione variamente risolta, in sede di legittimità.
Nello stesso senso della pronunzia in rassegna, in particolare, Cassazione, sentenza 21 febbraio 2020 n. 4716, in Foro it., 2020, I, c. 1617, nonché in Giur. comm. 2021, II, p. 304, con nota di Vasta C.., Cent'anni di solitudine (senza recesso ad nutum), e ordinanza 19 marzo 2019 n. 8962, in Le società, 2019, p. 633, con nota di Busani A., Recesso ammissibile solo se la durata della società non è correlata alla durata del suo progetto imprenditoriale e in Giurisprudenza italiana, 2021, c. 2443, con nota di Passador M.L., Vincoli perpetui e diritto di exit; in Riv. dir. impresa, 2020, p. 179, con nota di Carotenuto L.., Il recesso ad nutum da una srl a tempo indeterminato o con durata non ragionevole rispetto all'oggetto sociale.

Il merito
Analogamente, per i giudici di merito, Tribunale di Terni, sentenza 28 giugno 2010, in Giurisprudenza italiana, 2010, c. 2551: la previsione da parte dell'articolo 2473 Cc del diritto del socio di recedere se la società sia stata contratta senza previsione di durata non è estensibile al caso in cui essa abbia durata determinata sebbene molto lunga.
Sempre in sede di merito, per l'affermazione che nell'ipotesi in cui il socio di srl abbia esercitato il diritto di recesso, in ragione dell'intervenuta proroga del termine di durata della società ad una data successiva all'aspettativa di vita dei soci, la società può rendere inefficace il recesso, ai sensi dell'articolo 2473, ultimo comma, Cc, attraverso la successiva delibera con la quale, senza revocare la precedente, si introduca un diverso termine di durata, risultando sostanzialmente soddisfatto l'interesse protetto dalla norma che legittima il recesso, Appello di Trento, sentenza 22 dicembre 2006, in Le Società, 2007, p. 1478, con nota di Picaroni E., Recesso del socio collegato alla durata indeterminata del vincolo sociale e strumenti di reazione della società

Il regime transitorio
Con specifico riferimento al regime transitorio, sempre in sede di merito si è osservato, altresì, che la disciplina dell'articolo 223-bis disposizioni attuazione Cc ha previsto la proroga dell'entrata in vigore di quelle disposizioni che andavano ad incidere su istituti che potevano essere regolati in modo difforme dalla legge per effetto di una manifestazione di volontà della società da attuarsi a mezzo di specifica modifica statutaria e, pertanto, per effetto dell'indicata interpretazione dell'articolo 223-bis come modificato dal decreto legislativo n. 37 del 2004, sarebbe restata in vigore la disciplina statutaria vigente al 31 dicembre 2003 fino al momento in cui non fossero state approvate le modifiche necessarie per adattare lo statuto alle nuove disposizioni di legge, con l'ulteriore conseguenza che la facoltà di recesso non può essere esercitata fino a quando non sia scaduto il termine previsto dalla disposizione transitoria per procedere agli adeguamenti statutari previsti come necessari dalle nuove disposizioni statutarie, Appello di Trento, sentenza 15 febbraio 2008, in Le Società, 2008, p. 1237 (con nota di Funari L., Adeguamento degli statuti e recesso del socio nella disciplina transitoria) e che evidenzia come la piena equiparazione tra lunga durata e durata indeterminata, non appare pienamente condivisibile.
In termini opposti, e, in particolare, per l'affermazione che in tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'articolo 2473 Cc, compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota, Cassazione, sentenza 22 aprile 2013 n. 9662 (in Giurisprudenza italiana, 2013, c. 2271, con nota di Revigliono P., Durata delle s.r.l., nonché in Giurisprudenza commerciale, 2014, II, p 804, con nota di Ciusia F., Il recesso ad nutum in s.r.l. con durata determinata al 2100) che, in applicazione del riferito principio, ha affermato che integra l'ipotesi dell'eliminazione di una causa di recesso, ai sensi della norma menzionata, la modificazione statutaria che abbia notevolmente ridotto il termine di durata della società (nella specie, dal 2100 al 2050).

Diritto di recesso dei soci
Sempre in argomento si è precisato:
- il diritto di recesso dei soci, collegato alla durata indeterminata della società, è concesso da una norma sicuramente derogabile, in quanto ai soci non è preclusa la facoltà di modificare l'atto costitutivo e l'originario statuto sociale inserendovi una durata temporale dell'ente che riduca quella originaria in limiti di compatibilità con la durata della vita media dei soci, Appello di Milano, sentenza 21 aprile 2007, in Le Società, 2008, p. 1121, con nota di Cardarelli M.C., Il diritto di recesso nelle spa;
- in materia di società per azioni la deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio dal regime a tempo indeterminato a quello a tempo determinato non attribuisce al socio diritto di recesso alla stregua della disciplina dettata dall'articolo 2437, comma 1, lett. e), Cc, posto che tale diritto è riconosciuto solo nei casi di eliminazione delle cause di recesso derogabili previste dalla legge e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso previste dallo statuto, Cassazione, sentenza 24 febbraio 2022 n. 6280, in Foro italiano, 2022, I, c. 2088, con nota di De Luca N. e Perreca F., La società come macchina del tempo. Un falso mito;
- in tema di recesso dalle società di capitali, la delibera assembleare che muti il quorum per le assemblee straordinarie, riconducendolo a previsione legale, non giustifica il diritto del socio al recesso ex articolo 2437, lett. g ), Cc, perché l'interesse della società alla conservazione del capitale sociale prevale sull'eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio, che non vede inciso, né direttamente né indirettamente, il suo diritto di partecipazione agli utili ed il suo diritto di voto a causa del mutamento del quorum, Cassazione, sentenza 1° giugno 2017 n. 13875, in Notariato, 2017, p. 445, con nota di Terranova G., Modifiche del quorum deliberativo ed esperibilità del diritto di recesso; in Giurisprudenza Italiana, 2018, c. 652, con nota di Rosso M.C., Variazione dei quorum e diritto di recesso: le prime "linee guida" della Suprema Corte; in Banca, borsa e titoli di credito, 2018, II, p. 150 con nota di Ghionni, Crivelli Visconti P., Modifica statutaria dei quozienti assembleari di s.p.a. ed insussistenza del recesso per mutamento dei diritti di voto o di partecipazione; in Le società, 2018, p. 13, con nota di Zamperetti G.M., Modificazione dei quorum deliberativi e diritto di recesso; in Giurisprudenza commerciale, 2019, II, p. 1412, con nota di Peggi E., Modifica dei quorum assembleari e diritto di recesso.

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