Penale

Stalking, se la minaccia non è grave con la remissione di querela reato estinto

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di Patrizia Maciocchi


Anche nello stalking la remissione della querela da parte della ex moglie estingue il reato se la minaccia, benché reiterata, non può essere considerata grave. La Corte di cassazione, con la sentenza 5092, accoglie il ricorso dell'imputato respinto invece dalla Corte d'Appello che aveva considerato ininfluente la marcia indietro della ex moglie a fronte delle condotte reiterate da parte dell'uomo che inviava alla ex moglie messaggi telefonici minacciosi. Senza successo l'imputato aveva fatto presente che non intendeva perseguitare la moglie, che in effetti non aveva cambiato le sue abitudini di vita, ma solo rivendicare le sue esigenze abitative e impedire che la figlia fosse costretta a frequentare il nuovo compagno della sua ex. Che il suo comportamento non fosse percepito come grave era dimostrato, ad avviso della difesa, anche dalla remissione di querela da parte della donna. Argomenti che non avevano convinto i giudici territoriali che avevano confermato sostanzialmente la condanna del primo grado, disapplicando solo la recidiva. Per la Corte d'Appello, infatti, il cambiamento delle abitudini di vita poteva essere un sintomo della condotta illecita ma non un suo requisito essenziale. Allo stesso modo non era utile neppure la remissione di querela. I giudici di seconda istanza, avevano chiarito che a, fronte dei comportamenti ripetuti nel tempo volti a spaventare la vittima, si doveva considerare irrilevante in base alla legge, il carattere della gravità. La Suprema corte non è d'accordo su nulla e accoglie il ricorso. La corte territoriale ha sbagliato a considerare irrilevante il fatto che la ex moglie non avesse cambiato le abitudini di vita, una condizione che è invece posta dall'articolo 162-bis per la configurabilità degli atti persecutori. Lo stesso non è corretta la conclusione sugli effetti della remissione di querela. La Suprema corte precisa che, se è vero che in caso di minaccia grave non trova effetto la modifica del regime di minaccia grava introdotta dal Dlgs 36/2018 che ha sancito il passaggio dalla procedibilità d'ufficio alla querela, in assenza di minacce considerate non gravi, come nel caso esaminato, la rinuncia alla querela ha l'effetto di estinguere il reato. La Cassazione annulla con rinvio invitando la corte di merito ad un nuovo esame.

Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 6 febbraio 2020 n.5092

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