Penale

Stalking se i post sul profilo dell’autore sono conoscibili da parte della vittima

In un contesto di pregressa conflittualità e aggressività possono rilevare come atti persecutori anche due soli post sul profilo social “aperto” dell’autore facilmente riferibili da terzi alla vittima

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di Paola Rossi

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 33986/2024 - ha confermato la condanna per stalking fondata su due post pubblicati su Facebook, non sul profilo della vittima, ma su quello dell’autore del reato.

In effetti, spiega la Suprema Corte che è l’agevole conoscibilità del contenuto di quanto pubblicato in rete che espone il soggetto attinto dalle affermazioni molestie o minacciose a rappresentare elemento costitutivo del delitto previsto dall’articolo 612 bis del Codice penale. Non rilevano, quindi, solo le condotte direttamente agite contro la persona che di fatto risulta e si sente “perseguitata”. Come, ad esempio, nel caso in cui le affermazioni moleste e minacciose siano postate direttamente sul profilo della vittima. Non rileva in ambito di strumenti dotati di alta diffusività che la persona perseguitata sia partecipe del network su cui avviene la pubblicazione dei testi persecutori.

Nel caso concreto i due post incriminati erano postati su un profilo dell’autore “aperto” e comunque accessibile da parte di persone vicine alla vittima. Infatti, nella vicenda analizzata, in tempi brevi dall’avvenuta pubblicazione dei testi molesti sul social la sorella della vittima aveva riferito di averli e letti e ne aveva narrato il contenuto al fratello. Per cui nulla toglie all’imputazione per stalking che la condotta si risolva in due soli post, quando questi hanno raggiunto lo scopo/il risultato di ingenerare nella vittima quello stato di ansia che è elemento costitutivo del reato.

Infine, va rilevato che la Cassazione ha confermato - al fine di asserire la consumazione del reato di atti persecutori - la rilevanza data in sede di merito allo scenario pregresso che vedeva coinvolti da anni l’autore dei post e la persona ivi citata. In quanto vi era stato tra i due aperto conflitto personale e familiare dovuto ai maltrattamenti agiti dal ricorrente contro la figlia della persona stalkerizzata su Facebook.

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