Lavoro

Stato di emergenza, per i lavoratori fragili l'inidoneità alla mansione non legittima il recesso

Il punto su: regime di tutela, sorveglianza sanitaria e certificato di esenzione

di Aurora Beatrice Mamprin* e Luca Barbieri *

Il 2 ottobre 2021 è entrato in vigore l'art. 2-ter del Dl 6 agosto 2021, n. 111 che proroga:

1)dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di vigenza del diritto riconosciuto ai lavoratori ‘fragili' di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile anche:
a)adibendo il lavoratore interessato a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d'inquadramento ovvero
b)programmando lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto (art. 26, c. 2-bis del Dl 17 marzo 2020, n. 18);

2)dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, quando la soluzione organizzativa del lavoro agile non sia percorribile, i periodi di assenza dal lavoro del lavoratore ‘fragile' sono equiparati sul piano indennitario al ricovero ospedaliero, a condizione che tale periodo d'assenza sia stato prescritto dalla competente autorità sanitaria nonché dal medico d'assistenza primaria (art. 26, c. 2 del Dl 17 marzo 2020, n. 18).

Tale diritto, quindi, trova applicazione retroattivamente per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e 1° ottobre 2021. Al momento l'Inps non ha reso note le modalità di regolarizzazione afferenti a detto periodo, che saranno individuate mediante apposito messaggio.

Il limite massimo di risorse finanziarie stanziate al fine di garantire tale sistema di tutela per l'anno 2021 è elevato da 282,1 milioni di euro a 396 milioni di euro. Dunque, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande ove emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento di detto limite di spesa.

Come noto, l'art. 26, c. 2 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 qualifica ‘fragile' il lavoratore in possesso:
- di apposita certificazione medica rilasciata dai competenti organi medico-legali ed attestante una condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) esiti da patologie oncologiche e iii) svolgimento di terapie salvavita;

- del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica (31 dicembre 2021), il diritto allo svolgimento dell'attività di lavoro in regime di lavoro agile può essere esercitato anche dai lavoratori ritenuti ‘fragili' in relazione i) all'età anagrafica o ii) a uno stato di co-morbilità (art. 90, c. 1 del Dl 19 maggio 2020, n. 34).

Da una diversa angolatura, le misure di cui al punto 1) possono essere considerate ‘accomodamenti ragionevoli', rappresentando misure tecniche e organizzative efficaci e appropriate al fine di ‘garantire ai lavoratori con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori' (art. 3, c. 3-bis del Dlgs 9 luglio 2003, n. 216).

Sino al 31 dicembre 2021 sarà vigente l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale con riferimento ai lavoratori ‘fragili' (art. 83, c. 1 del Dl 19 maggio 2020, n. 34); dunque, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di verifica della certificazione verde dovranno opportunamente integrarsi con le misure già adottate in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale, individuando modalità operative di verifica compatibili.

Per quanto concerne l'obbligo di esibizione della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-septies del Dl 22 aprile 2021, n. 52), si consideri l'ipotesi - non remota - di un lavoratore ‘fragile' in possesso di una certificazione di esenzione da detto obbligo.

Ad oggi, tale certificazione è rilasciata in modalità cartacea, sebbene sia in corso di predisposizione un sistema che ne contempli il rilascio in formato digitale (QR Code).

Per quanto concerne l'attività di verifica della certificazione verde, le modalità operative che il datore di lavoro dovrà introdurre è opportuno prevedano una specifica procedura per i lavoratori esentati dall'obbligo, stabilendo che:
- il lavoratore interessato porti a conoscenza del medico competente la certificazione di esenzione;
- il medico competente sia a sua volta tenuto a comunicare al datore di lavoro detta circostanza, affinché quest'ultimo possa tempestivamente informare i soggetti preposti all'attività di verifica.

Sino al 31 dicembre 2021 l'accertata inidoneità del lavoratore ‘fragile' alle mansioni affidate non può essere posta a fondamento del recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato in essere (art. 83, c. 3 del Dl 19 maggio 2020, n. 34).

• ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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