Civile

Status dei giudici onorari, alle S.U. due nodi su ricorsi e giurisdizione

Con due ordinanze (nn. 2072 e 2074), la Cassazione chiede di chiarire l’ordine di esame del ricorso incidentale sulla giurisdizione sollevato dalla parte vittoriosa e la concorrenza tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in presenza di violazioni del principio di non discriminazione

di Francesco Machina Grifeo

Nell’ampio contenzioso che ha visto le “toghe onorarie” chiedere il riconoscimento dello “status” di “lavoratori subordinati”, equiparati ai magistrati ordinari ai fini di retribuzione, ferie e pensione, arriva un nuovo nodo procedurale. Con due ordinanze depositate oggi (n. 2072 e 2074), la Sezione lavoro ha infatti rinviato alla S.U. una dirimente questione processuale in tema di giurisdizione chiedendo una “rimeditazione” del precedente orientamento di Cassazione.

In pratica, la parte vittoriosa in appello – il Ministero della Giustizia – che aveva ottenuto il rigetto delle domande dei magistrati onorari, nel proprio ricorso incidentale ha affermato che la questione avrebbe dovuto essere decisa dal giudice amministrativo.

Si pone, allora, la questione relativa al carattere subordinato del ricorso incidentale, e alla sua posposizione rispetto a quello principale. Secondo l’orientamento prevalente, infatti, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, comprese quelle attinenti alla giurisdizione (o preliminari di merito), ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito (o preliminari di merito), rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita (o implicita) da parte del giudice di merito; qualora, invece, una decisione vi sia stata, il ricorso incidentale va esaminato dalla Cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Un simile orientamento, fondato sul principio della ragionevole durata del processo, osserva la Cassazione, finisce tuttavia “per collidere con quel principio nei casi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, come nella fattispecie, la valutazione dell’incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, perché resa da giudice privo del potere di ius dicere”.

Ragione per cui, la Sezione ha rimesso al Massimo consesso la seguente questione: “se allorquando, come nel caso in esame, per l’ampiezza del petitum sostanziale (che chiede al giudice di ricostruire lo statuto della magistratura onoraria, e di definire e accertare i diritti economici e previdenziali, le tutele genitoriali e antidiscriminatorie, in una prospettiva di reciproca interdipendenza, come si evince dagli atti di causa), si sia in presenza di un intreccio di materie parte devolute al plesso giurisdizionale amministrativo, parte al plesso giurisdizionale ordinario, la risposta di merito alla domanda di giustizia debba essere preceduta dall’esame della questione di giurisdizione posta con il ricorso incidentale dalla parte vittoriosa”.

Inoltre, la Corte osserva che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non esclude la giurisdizione ordinaria “per ipotesi tassative determinate come nel caso della tutela contro le discriminazioni”, dal momento che il diritto a non essere discriminati “si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l’art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario”.

E allora l’altro quesito posto è “se, al cospetto di una controversia volta al riconoscimento, in favore dei magistrati onorari, di uno status giuridico equiparato a quello dei magistrati ordinari (sotto il profilo delle condizioni economiche e delle tutele previdenziali e assistenziali), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (discendente dal disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e 133 c.p.a.) possa concorrere con quella del giudice ordinario, in relazione ad ipotesi tassative quale quella della tutela contro le discriminazioni (involgente un diritto soggettivo assoluto), nella quale viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CEE, nel più ampio contesto normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 nonché art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998”.

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