Lavoro

Stipendi e indennità dei magistrati: in "Gazzetta" l'adeguamento

ll Dpcm 6 agosto 2021 ha disposto un incremento del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021

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di Francesco Machina Grifeo

Via libera all'adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati. È stato infatti pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 229 del 24 settembre il Dpcm 6 agosto 2021 che prevede un incremento del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021.

L'aumento arriva a seguito di apposita comunicazione dell'Istat sulla variazione della retribuzione media pro capite complessiva dei pubblici dipendenti (senza i magistrati e i dirigenti non contrattualizzati) che nel triennio 2018-2020, è stata pari a + 4,85 per cento.

Il decreto dunque, all'articolo 1, prevede che le misure degli stipendi del personale della magistratura (legge 19 febbraio 1981, n. 27), dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge (relativa ad oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività) e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, vengono incrementate del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020.

L'articolo 2 prevede poi che tali stipendi ed indennità siano ulteriormente incrementati, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dell'1,46 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo. L'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981,n. 27, dispone infatti che gli acconti per gli anni 2022 e 2023 vanno determinati nella misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento triennale da applicare dal 1° gennaio 2021, pari al 4,85 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari all'1.46 per cento per ciascuno dei predetti anni, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 3, infine, prevede che ai relativi oneri, che costituiscono una "spesa obbligatoria", si provvede a valere sulle disponibilità "dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate".

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