Il punto terminale del procedimento di scissione transfrontaliera è la stipula dell’atto di scissione il quale deve essere confezionato nella forma dell’atto pubblico.

Se la società scissa è soggetta alla legge italiana, l’atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare rilasciato dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria. A tale autorità compete il...

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