Famiglia

Stop all’assegno di mantenimento se il figlio maggiorenne non cerca lavoro

Ha diritto al contributo solo se dimostra, una volta terminato il percorso formativo, di essersi adoperato per rendersi economicamente autonomo

di Giorgio Vaccaro

È revocabile l’assegno di mantenimento per il figlio 24enne anche se non è ancora economicamente autosufficiente. Lo ha affermato l’ordinanza 8049 dell’11 marzo 2022, con la quale la Cassazione sembra superare ogni precedente cautela in favore dei figli non economicamente autonomi, anticipando il limite di età oltre il quale il diritto del figlio a ottenere un contributo per il proprio mantenimento viene a scemare sino a cessare.

L’ordinanza ribadisce come il figlio divenuto maggiorenne abbia diritto al mantenimento a carico dei genitori «soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca nel medesimo giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni». Osserva poi la Cassazione - in accoglimento della doglianza paterna che chiedeva la riforma della pronuncia del giudice territoriale - «erano passati sei anni dal conseguimento della licenza media» da parte del figlio, «senza che lo stesso avesse trovato un lavoro né avesse intrapreso un percorso di formazione, con conseguente dimostrazione della sua inerzia colpevole». Quindi, l’accoglimento della domanda di revisione della decisione sulla decadenza dell’onere in favore del figlio trova la sua ragione nella corrispondente manifestazione della colpevole inerzia del figlio a rendersi autonomo dopo il decorso della maggiore età.

Quello di mantenere il figlio maggiorenne è un obbligo, gravante su entrambi i genitori, che dalla nascita arriva fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio. Pertanto, pur non essendo previsto un limite di legge relativo all’età, la persistenza dell’obbligo in capo ai genitori è legata – come ricordato dalla costante giurisprudenza della Cassazione – al corrispondente onere, gravante in capo al figlio maggiorenne, di perseguire concretamente un progetto educativo e un percorso di formazione «nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni».

I figli maggiorenni per godere dell’assegno di mantenimento dovranno dar prova del loro impegno negli studi o nella ricerca di un’attività lavorativa consona al percorso formativo seguito. In mancanza di questa diligenza, i genitori potranno essere esonerati dall’obbligo.

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