Rassegne di Giurisprudenza

Straining sul luogo di lavoro: definizione e caratteristiche

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Straining - Comportamenti stressogeni attuati nei confronti del dipendente - Mancanza di pluralità di azioni vessatorie - Ambiente stressogeno - Danno alla salute dei lavoratori - Sussistenza.
È configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 maggio 2022, n. 16580

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro azione per 'mobbing' - Successiva prospettazione come 'straining' - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
Lo "straining" è una forma attenuata di "mobbing", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicché la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 luglio 2018, n. 18164

Lavoro subordinato - Tutela delle condizioni di lavoro - Art. 2087 c.c. - Mobbing - Straining - Prova presuntiva del danno da straining - Diritto al risarcimento - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto ad evitare situazioni "stressogene" che possano dare origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale, professionale, o altre circostanze del caso concreto, possa presuntivamente ricondurre ad una forma di danno da straining, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 marzo 2018, n. 7844

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Tutela delle condizioni di lavoro - Art. 2087 c.c. - Norma di chiusura del sistema a tutela dei diritti fondamentali del lavoratore - Conseguenze - Obblighi di astensione del datore di lavoro - Prova presuntiva del danno da "straining".
Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3291