Stranieri, gratuito patrocinio senza istanza di ammissione contro il decreto di espulsione
Il Cnf, parere dell’11 dicembre 2023 n. 54, ha dunque chiarito che le relativie istanze possono essere archiviate o dichiarate inammissibili ma non respinte
Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte che ne faccia richiesta è ammessa di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Va dunque esclusa la necessità di una specifica istanza di ammissione. Ne consegue che, ove presentate al Coa per gli adempimenti di competenza, tali istanze possano senz’altro essere archiviate ovvero dichiarate inammissibili – ma non già rigettate – in quanto non richieste ai fini dell’applicazione dell’articolo 142 del Testo Unico di cui al Dlgs n. 115/2002. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 11 dicembre 2023, in risposta ad un quesito posto dal Coa di Firenze.
Il Consiglio dell’ordine aveva appunto presentato un quesito in merito al trattamento da riservare alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione di cui all’articolo 14 del Dlgs n. 286/1998.
Il Cnf ricorda che l’articolo 142 del testo unico sulle spese di giustizia (Dlgs n. 115/2002) prevede che: “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84”. L’articolo 82, richiamato dalla disposizione appena riportata, riguarda il decreto di pagamento.
Con l’ ordinanza n. 11796 del 5 maggio 2023, la Corte di cassazione, prosegue il parere, ha interpretato il complesso normativo - anche alla luce della sentenza n. 439/2004 della Corte costituzionale - nel senso che esso, disciplinando una ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio, non richiede la presentazione e la produzione di apposita istanza.
“L’ammissione della parte al beneficio – scriveva la Suprema corte -, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza (Cass. 24102/2022): in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (Cass. 13833/2008)”.
Per il Cnf si tratta di un quadro normativo “sufficientemente chiaro nell’escludere, dunque, la necessità di una specifica istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai procedimenti de quibus”.