Straniero irregolare con precedenti, per l’espulsione va valutata la coesione familiare
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1428 depositata oggi, esclude automatismi anche in presenza di una condanna per violenza sessuale
Se lo straniero irregolare invoca il diritto alla “coesione familiare”, il provvedimento di espulsione non può essere confermato senza una preventiva valutazione giurisdizionale del quadro affettivo. Anche di fronte a precedenti penali di carattere ostativo – nel caso, violenza sessuale nei confronti di un minore –, il giudice dovrà sempre operare una valutazione “in concreto” dei rapporti familiari, senza poter presumere automaticamente alcuna pericolosità sociale. Lo ha chiarito la Prima sezione civile, con l’ordinanza n. 1428 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un cittadino peruviano contro l’ordinanza del Giudice di pace di Torino che ne aveva respinto il ricorso contro il decreto di espulsione del prefetto di Torino.
La Suprema corte ricorda che la violenza sessuale (art. 609 bis Cp) è espressamente contemplata tra i “reati ostativi” all’ingresso, ed al soggiorno, nel territorio nazionale. Ed il ricorrente aveva riportato nel 2014 una condanna irrevocabile per tale reato. Ciò detto, prosegue la decisione, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno - anche nel caso di condanna per i reati previsti dall'art. 4, co. 3, del Dlgs n. 286 del 1998 - “non opera alcun automatismo ostativo” al riconoscimento della protezione e non ricorre una “presunzione assoluta di pericolosità sociale” del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità”.
Quindi, ai fini sia del rinnovo sia della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, devono essere valutate tanto la pericolosità sociale, quanto l’effettiva esistenza dei legami familiari, “in necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e il diritto fondamentale della persona”.
Tornando al caso concreto, il ricorrente, in Italia dal 1999 e titolare di permesso di soggiorno fino al 2014, quando gli è stato revocato, aveva riportato una condanna irrevocabile (nel 2014) per violenza sessuale su minore (fatto del 2013), con pena sospesa. Il reato è stato poi dichiarato estinto nel 2022 (ex art. 445 c.p.p.) essendo trascorsi più di cinque anni senza altri delitti analoghi. Inoltre, secondo la relazione dei servizi sociali, egli viveva con la compagna, la figlia minore e la mamma, titolare del contratto di locazione dell’appartamento.
A giudizio dell’extracomunitario, dunque, il giudice del merito non aveva adeguatamente considerato il contesto familiare ed affettivo nel quale viveva; mentre nel giudizio di pericolosità aveva esclusivamente dato peso ad un precedente ormai lontano nel tempo.
Argomenti accolti dalla Prima sezione civile secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la “convivenza” con una donna regolarmente impiegata in Italia; e non fondare il giudizio sulla pericolosità unicamente sulla “commissione del, pur grave, reato” per il quale era stato condannato, ignorando il comportamento successivo, che invece aveva portato all’estinzione del reato (ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.) E, aggiunge la decisione, seppure l’estinzione non equivale alla “riabilitazione del reo”, è pur vero che essa “presuppone comunque che il condannato non abbia riportato altre condanne”. Ragion per cui, “il giudizio di pericolosità formulato nel 2024, sulla base del solo precedente penale del 2013, non poteva non prendere in esame anche tali circostanze”.
La Suprema corte ha così affermato il seguente principio di diritto: «In sede di opposizione all’espulsione, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, e dell’art. 13, comma 2 bis, D.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007, comportano che, laddove il ricorrente, destinatario di provvedimento espulsivo ex art.13, comma 2, lett.b), D.lgs. n. 286 del 1998, invochi un diritto alla coesione familiare, il giudice deve operare, anzitutto, una valutazione in concreto dell’effettività del legame invocato; in presenza di una condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ritenuti dal legislatore ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, non opera alcun automatismo ostativo alla chiesta tutela del diritto alla coesione familiare e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, dovendo invece essere accertata, sulla base di un bilanciamento degli interessi coinvolti, la pericolosità sociale del cittadino straniero in concreto e all’attualità».







