Amministrativo

Stretta sui certificati di esenzione vaccinale dei medici

Per il Consiglio di Stato, sentenza del 20 dicembre 2021 n. 8454, l'esonero deve indicare la patologia specifica

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di Francesco Machina Grifeo

Giro di vite di Palazzo Spada sulla certificazione che esonerano dall'obbligo vaccinale. Non è infatti sufficiente presentare un certificato medico, redatto dal medico di medicina generale, contente la generica indicazione di un rischio in caso di somministrazione del siero anti Codiv-19. Se così fosse, infatti, il controllo demandato alla Asl sulla sussistenza dei presupposti dell'esonero non avrebbe modo di esplicarsi compiutamente. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza del 20 dicembre 2021, n. 8454 (Pres. (ff.) Noccelli, Est. Fedullo) con la quale ha respinto il ricorso di un medico dell'Asl Roma 6 contro la decisione del Tar.

Il sanitario chiedeva l'annullamento dell'atto che accertava "l'inosservanza dell'obbligo vaccinale" e dei provvedimenti successivi, compresa la determina con cui veniva disposta la sospensione del rapporto con decorrenza immediata e senza retribuzione.

Nella certificazione (bocciata una prima volta e poi ripresentata) si leggeva: "Si attesta che … risulta essere soggetto Esente alla vaccinazione anti SARS-COV:2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 2 del D.L. 44/2021. Infatti, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, risulta affetto da patologie che non sono oggetto di sperimentazione da parte di alcuna delle Case Farmaceutiche produttrici di vaccini anti Covid e pertanto la mancata sperimentazione costituisce accertato pericolo per la salute del paziente essendo tale la mancata sperimentazione specifica". Mentre la patologia del paziente non veniva esplicitata "per motivi di privacy".

La certificazione così redatta era però insufficiente secondo la Asl che disponeva la sospensione "fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale".

I giudici ricordano che l'art. 4, comma 2, Dl n. 44/2021 ricollega l'esonero dall'obbligo vaccinale al solo "caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". "Ebbene – prosegue la decisione -, poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l'‘accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate', ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all'uopo rilasciata". Dunque, continua il Collegio, "l'‘attestazione delle ‘specifiche condizioni cliniche documentate', non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza "ab externo", essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle ‘specifiche condizioni cliniche documentate' sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al ‘pericolo per la salute' dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne".

"Del resto – argomentano i giudici di Palazzo Spada -, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo – anche nella forma "minima" e "mediata" della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro "minimo" di "attendibilità", la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista, che la parte appellante esclude essere esercitabile dalla ASL – spettante all'Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell'obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza – in termini sostanziali (con il riferimento alle "specifiche condizioni cliniche" ed al "pericolo per la salute") e probatori (allorché si richiede che le prime siano "documentate" ed il secondo "accertato") delle condizioni esoneratrici, delineate nei termini esposti dal legislatore".

In questo senso, la certificazione prodotta dall'appellante non risponda alla suddetta previsione, non indicando - nella loro essenza - le "specifiche condizioni cliniche documentate", ma genericamente dichiarando che l'interessato è affetto da "patologie che non sono oggetto di sperimentazione da parte di alcuna delle Case Farmaceutiche produttrici di vaccini anti Covid e pertanto la mancata sperimentazione costituisce accertato pericolo per la salute del paziente essendo tale la mancata sperimentazione specifica". Né, conclude, "può condividersi l'assunto per cui cui la documentazione comprovante le specifiche condizioni cliniche, da cui sarebbe desumibile il pericolo per la salute del vaccinando, dovrebbe essere prodotta al solo medico certificatore e non alla ASL".

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