Lavoro

Studi associati, per i professionisti nessun obbligo di assicurarsi all’Inail

La Cassazione ribadisce l’assunto con la sentenza n. 4473 depositata oggi

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di Francesco Machina Grifeo

No all’obbligo di assicurarsi con l’Inail per gli studi professionali associati. La Cassazione ribadisce la posizione con la sentenza n. 4473 depositata oggi, respingendo il ricorso dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro che invece insisteva per la tesi opposta.

Nello specifico il caso riguardava i professionisti associati in uno studio infermieristico. Già il tribunale di primo grado e poi la Corte di appello di Brescia avevano escluso la sussistenza dell’obbligo assicurativo richiamando alcuni precedenti della Suprema corte.

Di diverso avviso l’Inail che con un unico motivo di censura ha affermato che la Corte di merito è incorsa in una violazione e falsa applicazione del Dpr nr. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), laddove ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’obbligo in considerazione del carattere associativo e non societario del vincolo sussistente tra i professionisti. Secondo l’Inail invece le caratteristiche concrete dello Studio associato rendono lo stesso un soggetto giuridico autonomo assimilabile, per i meccanismi operativi, a una vera e propria società. Per cui “a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l’attività lavorativa”.

Una lettura bocciata dalla Sezione lavoro della Suprema corte secondo la quale si è invece consolidato il principio per cui “in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (Dpr n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione”. “Così come - conclude - non lo contemplano per il mero libero professionista”.

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