Amministrativo

Studi di settore: no al copia e incolla in Cassazione. La garanzia del diritto di difesa e del giusto processo

A fronte dei ricorsi suddetti, poi riuniti in un unico procedimento atteso il principio di unitarietà dell'accertamento applicabile alla fattispecie oltreché stando alla identicità dei motivi proposti in sede di legittimità, la Suprema Corte ha dichiarato con l'ordinanza n. 15619 depositata il 04.06.2021 un sonoro rigetto per inammissibilità con condanna del contribuente

di Angelo Lucarella*

Un contribuente, nel 2014, ebbe a ricorrere in Cassazione dopo aver subito tre condanne in sede di appello segnatamente in ordine all'impugnazione di altrettanti avvisi di accertamento, emessi sulla base di studi di settore ex art. 62 bis del D.L. 331/1993, annullati in primo grado.

A fronte dei ricorsi suddetti, poi riuniti in un unico procedimento atteso il principio di unitarietà dell'accertamento applicabile alla fattispecie oltreché stando alla identicità dei motivi proposti in sede di legittimità, la Suprema Corte ha dichiarato con l'ordinanza n. 15619 depositata il 04.06.2021 un sonoro rigetto per inammissibilità con condanna del contribuente.

Il nucleo della questione sta nella nevralgica affermazione del Collegio capitolino che spiega come "i fatti delle rispettive cause sono esposti nei ricorsi attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto di una vasta serie di atti processuali, così sottraendosi all'inderogabile compito di sintesi degli aspetti delle medesime cause funzionalmente utili alla comprensione e alla valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata e inammissibilmente affidando alla Corte (dopo averla costretta a leggere tutto) la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi".

Passaggio, quest'ultimo, che trae fondamento non solo dal granitico orientamento di legittimità (come ad esempio tra le ultime decisioni la n. 8425 del 30.04.2020), ma soprattutto dalla cornice costituzionale, ex artt. 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo), nonché eurounitaria ex art. 6 (equo processo) Cedu.

Due riferimenti inderogabili, Costituzione e Cedu appunto, a cui fa richiamo la predetta Corte per legare la motivazione del tutto alla sanzione di inammissibilità in re ipsa strettamente ancorata all'art. 366 del codice di procedura civile.Infatti la Cassazione, nell'esaminare i ricorsi (in via pregiudiziale e preliminare di rito), non altro ha fatto uso del principio di buon senso contenzioso che in altri termini si sposa con il divieto di abuso del processo laddove il cittadino o la parte pubblica dovessero adire la giustizia ingolfandola, in forma e sostanza, di questioni e/o atti non ammessi dal sistema di diritto.

Nella decisone in esame, d'altronde, la Suprema Corte spiega, fermamente, che "il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva"; spetta al ricorrente, infatti, a prescindere se parte pubblica o privata, selezionare i profili di fatto e diritto da porre all'attenzione dell'esame nomofilattico.

Non fare quest'ultima doverosa cernita, comportante inosservanza grave, manifesta una carenza di rispetto di un dovere da porre in essere richiesto dalla legge che pregiudica, per l'effetto, l'intellegibilità delle questioni così da rendere oscura, giuridicamente parlando, l'esposizione dei fatti stessi di causa e confuse le censure rispetto alla decisione d'appello impugnata (nel caso che ci occupa ben tre).

È su questi gangli, in conclusione, che la Suprema Corte, nel dare ragione all'Erario costituitosi in giudizio e sollevante le questioni su spiegate, ha dichiarato i ricorsi proposti dal cittadino non meritevoli di essere analizzati nel corpo di offerta atteso che in sede di ammissibilità essi stessi si son posti in contrasto con l'obiettivo primario del processo ideato per il sistema giuridico italiano: assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali europei.

Ciò che nel caso in commento ha senza dubbio portato, leggendo la motivazione della decisione capitolina, ad un aggravio in termini di superfluità per lo Stato e per le parti contrapposte atteso il riscontro di una pedissequa riproposizione letterale di tutti gli atti processuali dei gradi di merito: modalità che "non è ideona allo scopo" per ottenere l'effetto di cassazione delle sentenze sperato dal ricorrente.

*a cura di Angelo Lucarella

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