Studio associato senza rimborso Irap
Nessun rimborso Irap per lo studio associato perché un’associazione professionale di per sé integra il presupposto dell’autonoma organizzazione. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 15203 depositata ieri. La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di uno studio associato di commercialisti contro il no al rimborso Irap.
Dopo un articolato processo, la Ctr, decidendo in sede di rinvio della Cassazione, ha escluso il diritto di restituzione dell’imposta nel presupposto che l’associazione dei professionisti è di per sé un requisito di autonoma organizzazione. Lo studio ricorreva così dinanzi alla Suprema Corte lamentando un’errata applicazione dei principi stabiliti in sede di rinvio.
I giudici di legittimità nel confermare la decisione, hanno fornito alcune precisazioni sul concetto di autonoma organizzazione per gli studi associati. In particolare, è stato affermato che nell’associazione professionale sussistono «effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva» e l’ente costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione (Sezioni unite, sentenza n. 7371/2016).
In tale contesto, va segnalato che recentemente la Cassazione (sentenza 766/2019) ha evidenziato che, proprio in ragione della sua collettività, l’associazione consente vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta (ad esempio le sostituzioni in attività materiali e professionali da parte di colleghi di studio; l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate; l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale).
Nella pronuncia, però, era espressamente precisato che questi principi non trovano automatica applicazione per il singolo associato dello studio. Egli infatti, nonostante sia inserito nell’associazione, se dimostra che i propri redditi non beneficiano dell’organizzazione dello studio associato, ma derivano dalla propria autonoma gestione, può sottrarsi al pagamento dell’Irap.
Corte di cassazione – Sentenza 15203/2019