Stupefacenti: la riconducibilità del fatto illecito nell'ipotesi di lieve entità
Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Qualificazione - Elementi - Motivazione.
Ai fini della riconducibilità del fatto alla fattispecie della spaccio di lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti, il giudice effettua una valutazione complessiva della condotta secondo i parametri contenuti nella stessa norma e dunque valutando i mezzi, le circostanze e le modalità dell'azione nonché, con riguardo all'oggetto materiale, entità e qualità delle sostanze stupefacenti. Salva l'ipotesi in cui il quantitativo assume valore dirimente essendo la quantità tale da ricondurre immediatamente il fatto nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 73, sì da risultare superflua una motivazione ad hoc, di norma il giudice deve specificare quali altri elementi, a fronte del mero dato della detenzione di stupefacente in una quantità che sia in compatibile con le due diverse ipotesi di reato, consentano di qualificare correttamente il fatto.
•Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 22 marzo 2019 n. 12736
Stupefacenti - Detenzione - Uso personale ovvero spaccio - Connotazione di lieve entità.
La caratteristica di "lieve entità", quale requisito oggettivo del fatto e non della condotta, deve ritenersi esclusa in costanza di produzione ovvero detenzione o traffico di sostanze stupefacenti allorquando, previa valutazione complessiva delle circostanze di fatto di cui alla normativa di riferimento (D.P.R. 309/90), si connoti una condotta illecita, laddove il grado di purezza della merce, la quantità, il denaro rinvenuto presso l'abitazione dell'interessato facciano dedurre un più ampio quadro criminale.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 19 ottobre 2018 n. 47721
Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Valutazione complessiva degli elementi dell'azione.
Ai fini del riconoscimento o meno dell'ipotesi del fatto di lieve entità, il giudice è comunque tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati ovvero sia quelli concernenti l'azione che quelli attinenti all'oggetto materiale del reato. In tema di stupefacenti, solo attraverso tale valutazione complessiva della condotta tenuta dall'imputato, il giudice è in grado di valutare in concreto il "piccolo spaccio", caratterizzato da una minore portata dell'attività dello spacciatore, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita.
•Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 novembre 2016 n. 50069
Stupefacenti - Detenzione illecita - Qualificazione del fatto nel reato di lieve entità - Motivazione - Contenuto - Dato ponderale - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 ottobre 2016 n. 45694
Stupefacenti - Attività illecite - Fatto di lieve entità - Abitualità della condotta - Ostatività - Esclusione - Ragione.
La differenza fra le due ipotesi di reato dell'art. 73, D.P.R. n. 309/1990, previste rispettivamente nei commi 1 e 5) non attengono al carattere occasionale o abituale dello spaccio, in particolare l'ipotesi minore di cui al comma 5 non è affatto condizionata dalla episodicità dell'attività criminale, come dimostra il fatto che è prevista, nell'articolo 74 dello stesso D.P.R., la figura della associazione finalizzata alla commissione di reati di cui all'articolo 73, comma 5. Piuttosto, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'articolo 73 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a decine. Del resto, se si ritenesse che un reato autonomo, quale è l'articolo 73, comma 5, sussista non per le sue caratteristiche in sé, ma per essere la data condotta singola senza collocarsi in un contesto di condotta «abituale», dovrebbe ritenersi che il comma 1 dell'articolo 73 sia un reato abituale, ricorrendo, invece, il reato di cui al comma 5 a fronte di qualsiasi entità del singolo traffico che non abbia caratteri di abitualità; o, comunque, dovrebbe ritenersi l'ipotesi di cui al comma 1 quale reato eventualmente abituale con il conseguente assorbimento delle ulteriori (pur se numerose e protratte nel tempo) condotte (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva escluso il «fatto lieve» valorizzando solo la circostanza che le condotte di spaccio fossero «abituali»).
•Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 febbraio 2016 n. 5257
Stupefacenti - Detenzione e spaccio - Fatto di lieve entità - Parametri di riferimento - Valutazione - Fattispecie.
La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, si caratterizza per una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché guadagni limitati. Tale condotta può anche ricomprendere la detenzione di una provvista per la vendita, che, comunque, non deve essere superiore a dosi conteggiate a decine. Si deve valorizzare, inoltre, anche il dato economico della sostanza, in quanto parametro di individuazione del piccolo spaccio è anche la sua redditività, essendo evidente che, per ottenere il medesimo risultato economico, si dovrà commerciare un maggior numero di dosi di derivati della cannabis rispetto al numero di dosi di eroina (o di altra droga pesante) equivalente. Ciò con l'ulteriore precisazione che, rispetto ai parametri di riferimento indicati dalla norma (quantità e qualità dello stupefacente, mezzi adoperati, modalità e circostanze della condotta), anche lo scostamento da uno solo di questi comporta l'esclusione dell'ipotesi lieve (fattispecie in cui la Corte ha condiviso il diniego dell'ipotesi lieve operato dal giudice di merito valorizzando negativamente la circostanza del collegamento non occasionale degli imputati con trafficanti di rilevante spessore criminale dai quali si procuravano la droga e dalle modalità articolate della successiva attività di spaccio, non limitando l'apprezzamento al dato ponderale della sostanza sequestrata).
•Corte cassazione, sezione feriale penale, sentenza 26 agosto 2015 n. 35666