Civile

Subingresso dell'acquirente nella posizione del locatore al momento dell'acquisto del bene locato

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto - Locazione - Acquisto del bene locato successivamente alla scadenza della locazione - Rilascio dell'immobile dopo la compravendita - Danni da deterioramento - Diritto dell'acquirente al risarcimento - Sussistenza - Ragioni.
L'acquirente della cosa locata, quand'anche la compravendita sia successiva alla scadenza della locazione, subentra nelle azioni che spettano all'originario locatore per gli adempimenti cui il conduttore sia ancora tenuto, sicché, in caso di rilascio dell'immobile successivo alla compravendita, può chiedere il risarcimento dei danni da deterioramento.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015 n. 7099

Contratto - Locazione – Trasferimento a titolo particolare della cosa locata – Subingresso dell'acquirente nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione - Momento dell'acquisto del bene locato – Rilevanza – Effetti sul piano processuale.
Il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta ex articolo1599 cod. civ., il subentro dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'articolo 111 cod. proc. civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'articolo 1602 cod. civ., la successione ex articolo 1599 cod. civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato. L'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 agosto 2014 n. 17986

Contratto – Locazione – Alienazione del bene locato - Diritti ed obbligazioni derivanti dal contratto di locazione - Subingresso dell'acquirente nella posizione del locatore al momento dell'acquisto del bene locato - Rilevanza - Conseguenze in ordine all'azione di rilascio.
Il principio stabilito in materia di locazione dall'articolo 1602 cod. civ., che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio, ex articolo 1599 cod. civ. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2004 n. 22669

Contratto – Locazione – Alienazione del bene locato - Subingresso dell'acquirente nella posizione del locatore - Effetti sul piano processuale - Permanenza in causa dell'alienante in qualità di sostituto processuale - Legittimità.
Il trasferimento a titolo particolare in corso di causa, dell'immobile locato, produce, sul piano processuale gli effetti di cui all'articolo 111 del codice di rito, sicché l'alienante, pur dopo l'intervento in causa dell'acquirente continua ad essere parte del processo in qualità di sostituto processuale dell'acquirente medesimo restando, per l'effetto, titolare di un autonomo diritto ad impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti e destinata a produrre effetti anche con riguardo ai sostituti suoi aventi causa.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 5 agosto 2004 n. 15021

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