Rassegne di Giurisprudenza

Successione tra contratti collettivi: le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti

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a cura della Redazione Diritto

Contratto collettivo - Successione di contratti collettivi - Modifiche in peius per i lavoratori - Ammissibilità - Limite dei diritti quesiti - Sussiste.
Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole di cui all'art. 2077 cod. civ., che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 settembre 2022, n. 28550

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere successione di contratti collettivi - Incorporazione del contratto collettivo nel contenuto di quello individuale - Insussistenza - Criterio del trattamento più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale, ma operano sul singolo rapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in caso di successione di contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale. (Nella specie, la S.C. ha negato che un dipendente di Poste italiane s.p.a. potesse invocare come diritto quesito la più lunga durata del comporto retribuito previsto dal c.c.n.l. del 2001, con conseguente applicazione del c.c.n.l. del 2003 vigente alla scadenza del periodo complessivo di assenza consentita dal servizio, computando anche i giorni di malattia verificatisi sotto il regime precedente).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 giugno 2018, n. 16043

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività - Successione di contratti - Modificazioni peggiorative di disposizioni precedenti - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Diritti quesiti - Nozione.
Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3982

Contratto collettivo - Successione di contratti - Modificazioni peggiorative di disposizioni precedenti - Ammissibilità - Sussistenza - Limiti.
Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, per cui le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, il lavoratore stesso non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva negato al lavoratore, il quale aveva rifiutato l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare rinegoziato in base ad accordo collettivo, il diritto a beneficiare dei versamenti da parte del proprio datore di lavoro a titolo di contribuzione al Fondo stesso, giacché siffatto obbligo, contemplato dalle preesistenti regole del Fondo, era venuto meno in forza dell'accordo collettivo di rinegoziazione).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21234