Successione di procedure concorsuali, i crediti restano prededucibili
La Corte di cassazione ritorna sul tema della prededucibilità dei crediti con una sentenza che ribadisce senza mezze misure che un credito può rimanere di rango prededucibile anche nella consecuzione di più procedure concorsuali (sentenza dell’11 giugno, n.15724).
Infatti, a parere della Corte, a fronte delle disposizioni già oggi contenute nella legge fallimentare, la disciplina della prededuzione trova un’applicazione, generale e indistinta, a tutte le procedure concorsuali e quindi anche al concordato preventivo, nonostante l’articolo 111 della legge fallimentare non sia espressamente richiamato all’interno dell’articolo 169.
La preferenza accordata ai crediti prededucibili, quale accezione della par condicio creditorum, attribuisce a tali crediti - vuoi di rango privilegiato, vuoi di rango chirografario - una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale poiché nasce in tale ambito e assiste il credito di massa fino a che esiste la procedura concorsuale in cui ha avuto origine, venendo meno solo con la sua cessazione.
In altri termini, dalla lettura della motivazione della sentenza emerge chiaramente che la ratio posta alla base della decisione sia costituita dal fatto che la prededuzione attribuisce una precedenza processuale in ragione della strumentalità dell'attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura onde renderla più efficiente, solo però nell'ambito della procedura ovvero nel susseguirsi di più procedure.
Tuttavia, affinché nell'ambito di una consecuzione di procedure si possa affermare la permanenza della prededucibilità di un credito è necessario, a parere della Corte, che vi sia una sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure, sia dal punto di vista cronologico, che dal punto di vista logico.
Vale a dire che le procedure che si conseguono devono avere un'unica e comune finalità di volere dare una soluzione giuridica alla medesima situazione di crisi economica dell'impresa.
La giurisprudenza ha avuto storicamente una posizione alquanto restrittiva rispetto all'ammissione alla prededuzione dei crediti proprio perché tale ammissione comporta una diminuzione della possibilità di soddisfazione degli altri creditori, primi tra tutti quelli chirografari.
Nella sentenza citata la Suprema corte ha cassato con rinvio una decisione con cui la Corte d'appello di Genova aveva accolto un'opposizione all'omologa di concordato preventivo che era seguito a due precedentemente presentati e poi rinunciati, in considerazione del riconoscimento della natura prededucibile del credito di un professionista che aveva assistito le parti nella presentazione di un dei precedenti concordati.
Questa decisione è di particolare importanza poiché arriva ad affermare la prededucibilità del credito anche laddove vi sia la consecuzione di più procedure che abbiano come esito finale la dichiarazione di fallimento dell'impresa.
Un'impostazione che anticipa la disciplina del nuovo Codice della crisi, il quale, spazzando ogni dubbio in materia, con l'articolo 6 prevede espressamente disposto la prededucibilità dei crediti anche nell'ambito delle successive procedure esecutive e concorsuali.
Corte di Cassazione, sentenza delll'11 giugno 2019, n. 15724