Successioni mortis causa: indegnità a succedere
Successioni mortis causa - Casi di indegnità di succedere – Ipotesi di formazione ed uso di testamento falso - Rilevanza.
La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere se chi viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2015 n. 24752
Successioni mortis causa - Indegnità a succedere - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Fondamento.
L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa “ipso iure”, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 5 marzo 2009 n. 5402
Successioni mortis causa - Erede testamentario - Indegnità a succedere per captazione della volontà del testatore alla redazione di una certa disposizione - Caratteristiche.
La dichiarazione d'indegnità a succedere, ai sensi dell'art. 463, n. 4), cod. civ., per captazione della volontà testamentaria, richiede la dimostrazione dell'uso, da parte sua, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 30 ottobre 2008 n. 26258
Successioni mortis causa - Indegnità a succedere per aver celato il testamento - Finalità - Occultamento della volontà del testatore - Testamento pubblico e coincidenza soggettiva dell'erede designato con l'accusato d'indegnità - Configurabilità della predetta ipotesi - Esclusione.
L'ipotesi di indegnità a succedere sancita dall'art. 463, n. 5. cod. civ. rientra tra quelle dirette a ledere la libertà di testare e, conseguentemente, richiede un comportamento che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata. Deve escludersi l'applicazione della norma quando l'esistenza del testamento non può essere occultata perché redatto in forma pubblica e quando colui contro il quale si rivolge l'accusa d'indegnità sia il successore legittimo e l'erede ivi designato.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 9 aprile 2008 n. 9274
Successioni mortis causa - Indegnità di succedere - Natura - Incapacità a succedere - Configurabilità - Accertamento da parte del giudice.
Ai sensi dell'art. 463 cod. civ. l'indegnità a succedere non integra un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità ma è causa di esclusione dalla successione. L'indegnità, come configurata dal legislatore, non è uno “status” connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 29 marzo 2006 n. 7266