Immobili

Sui controlli per i contabilizzatori si attende la decisione del Mise

di Giuseppe Mazzei

Camere di Commercio e consumatori col fiato sospeso. Aspettano il 16 dicembre per capire se i sottocontatori -che servono a misurare i consumi di energia e calore per ripartire i costi tra i condòmini- saranno davvero strumenti affidabili, sottoposti a controlli periodici oppure no. Un tavolo tecnico presso il Mise dovrà, finalmente, fare luce su questo argomento dopo le nebbie generate da un testo diffuso dallo stesso ministero nel dicembre del 2018.

Rispondendo a richieste di chiarimento della Camera di Commercio di Torino, il Mise prima sanciva che nell’orbita della Direttiva Mid rientrano anche i contatori (più correttamente si devono chiamare sottocontatori come specificato nelle versioni successive del Dlgs 102/2014), ma poi contraddicendosi sollevava dubbi su questa sua stessa affermazione.

Le norme sui sotto-contatori

Il decreto legislativo 102/2014 subordina l’installazione dei sotto-contatori all’efficienza in termini di costi che è possibile calcolare con diverse modalità tra cui la norma Uni-En 15459.

In occasione di questo calcolo, si deve tener conto non solo della vita utile delle apparecchiature ma anche alla loro verifica periodica e manutenzione. Solo così il consumatore è tutelato nell’equa ripartizione delle spese di energia.

Eventuali manipolazioni dolose devono essere individuate nell’ambito dell’attività ispettiva periodica, che deve verificare anche il decadimento nella precisione di misura dei contatori stessi.

Senza le verifiche periodiche verrebbe compromessa la correttezza della misurazione e la tutela degli interessi comuni degli utenti e nessuna Autorità di controllo potrebbe accertare che i requisiti di tali strumenti siano stati rispettati.

I rischi che si corrono

Se il Mise non inserisce con chiarezza i sottocontatori tra gli oggetti delle verifiche previste dalla Mid la prima conseguenza è che, in caso di contenzioso, il condominio proprietario del contatore viene considerato unico consumatore di riferimento e ha uno strumento preciso per adire un contenzioso presso Unioncamere, mentre il singolo condomino che è proprietario del sottocontatore non ha alcuno strumento considerato valido. È necessario uscire da questa confusione pericolosa.

Il Mise dovrà quindi decidere: o i sottocontatori vengono sottoposti a verifica periodica oppure sarà necessario stabilire per legge una scadenza della loro validità, dopo la quale dovranno essere sostituiti obbligatoriamente.

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