Suicidio assistito, in “Gazzetta” la nuova rimessione alla Consulta
Dopo il caso Dj Fabo, la Consulta si esprimerà per la seconda volta sul tema, per l’aiuto fornito a Massimiliano (MIB) accompagnato in Svizzera da Chiara Lalli e Felicetta Maltese, con Marco Cappato, in assenza del “trattamento di sostegno vitale”
In Gazzetta Ufficiale (Serie speciale n.11 del 13-3-2024) l’ordinanza del Gip (Agnese De Girolamo) che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, già modificato dalla sentenza costituzionale 242 del 2019, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell’essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale” per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, e 117 della Costituzione.
L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, spiega una nota dell’Associazione Luca Coscioni, riguarda l’aiuto che, a dicembre 2022, Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli avevano fornito a Massimiliano, 44enne toscano di San Vincenzo (Livorno) affetto da sclerosi multipla, organizzando il viaggio e accompagnandolo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito.
Il giorno successivo alla sua morte, Felicetta Maltese e Chiara Lalli si sono autodenunciate, insieme a Marco Cappato per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona priva del requisito inteso in senso restrittivo del “trattamento di sostegno vitale” richiesto dalla Corte costituzionale per poter accedere legittimamente in Italia al suicidio assistito.
A seguito di una richiesta di archiviazione e dell’udienza del 23 novembre scorso, la GIP ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero e dai difensori degli indagati perché la condotta degli indagati non ricade nelle ipotesi di non punibilità introdotte dalla sentenza Cappato-Antoniani della Corte costituzionale in quanto Massimiliano non aveva un trattamento di sostegno vitale. Quindi risultano soddisfatte tre condizioni su quattro del giudicato costituzionale.
Nella decisione della GIP si legge: “Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato in origine ipotizzato dal pubblico ministero”. Ovvero, è astrattamente configurabile il reato di aiuto al suicidio – mentre viene esclusa l’ipotesi di istigazione avendo Massimiliano autonomamente deciso. In caso di condanna gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere.
La GIP ha pertanto “dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 codice penale, come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla che l’aiuto sia prestato a una persona ‘tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale’, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU”.
“La Corte costituzionale è chiamata a esprimersi nuovamente sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale nella versione vigente a seguito della decisione del 2019, assunta sulla base delle specifiche condizioni di salute di Fabiano Antoniani, che era effettivamente dipendente dalla respirazione artificiale e dall’assistenza continuativa. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna legislazione straniera sul fine vita, ed è un requisito discriminatorio se interpretato in senso restrittivo, in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, né sulle sofferenze intollerabili”. Così Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.