Penale

Sul Pc del giornalista tempi rapidi di perquisizione e limiti specifici al sequestro

Non sono apprensibili tutte le res riferibili all'attività professionale in assenza di specifico invito a consegnare

di Paola Rossi

Nei confronti del giornalista indagato le attività di perquisizione e quelle conseguenti di sequestro devono essere espletate tenendo conto dell'alto livello di garanzia della riservatezza che la legge e le convenzioni internazionali assicurano a questa categoria professionale. Il che, in concreto, vuol dire che non può essere appreso a fini di sequestro e mantenuto per mesi - prima di estrarne copia - l'intero compendio informatico di cui il giornalista si avvale per lavorare. Così la Cassazione, con la sentenza n. 3764/2021, ha dato ragione al ricorrente che contestava la mancanza di un invito diretto a esibire le informazioni attinenti al reato nella fase della perquisizione e la mancata disponibilità del proprio personal computer per circa due mesi in attesa che fosse copiato l'hard disk.

Ciò che afferma la Cassazione è che illegittimo rinviare qualsiasi interlocuzione col giornalista indagato soltanto al momento della formalizzazione del sequestro. Inoltre, non è legittimo procedere tout court all'apprensione di tutte le res dell'indagato neanche attraverso la giustificazione che ciò sarebbe necessario proprio per la ricerca dei dati rilevanti. Infatti, in materia di dispositivi informatici del giornalista la celerità, la specifica indicazione di quanto ricercato e l'indicazione della chiave di ricerca con cui è stato selezionato il materiale sequestrato sono aspetti fondamentali del legittimo procedere in fase di indagini e di successiva previsione di misure cautelari reali.

La Corte, infine, ricorda il principio generale che riguarda appunto le investigazioni informatiche e da cui discende che, anche quando si ritenga necessario procedere alla copia integrale dell'intero compendio informatico dell'indagato, questa è solo copia-mezzo e che va mantenuta solo il tempo strettamente necessario alle estrazione delle informazioni da sottoporre a vincolo. Si affermano in concreto come fondamentali il principio di proporzionalità, sia in fase di perquisizione che di sequestro, e il diritto a verificare la chiave di ricerca con cui si è svolta l'attività di ricerca, ma soprattutto la sottoposizione al vincolo.

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