Responsabilità

Sul risarcimento dei danni morali a rischio le trattative tra assicurazioni e vittime

Gli effetti della sentenza della Cassazione sulla tabella del Tribunale di Milano

di Filippo Martini

Rischia di generare future complessità nelle trattative tra assicurazioni e danneggiati e di scatenare nuovo contenzioso la sentenza 25164 della Cassazione, depositata il 10 novembre 2020, che si inserisce nel solco delle decisioni quadro del sistema di risarcimento del danno alla persona per la lesione del bene salute. La sentenza si propone, infatti, di scomporre quello che costituisce la spina dorsale del risarcimento del danno alla salute nel nostro ordinamento: vale a dire la tabella di liquidazione del danno elaborata dal Tribunale di Milano, che ha origine lontane (risale agli inizi degli anni Novanta), è oggi usata da gran parte dei tribunali e nel tempo ha avuto l’avvallo degli stessi giudici di legittimità (almeno dal 2011 con la decisione 12408).

Si tratta di un meccanismo che calibra i ristori per la lesione della salute e della sofferenza indotta, secondo meccanismi di calcolo che crescono più la lesione è grave e più la vittima è in giovane età.

La tabella nacque per l’esigenza di uniformare le decisioni fra i giudici del Tribunale di Milano (ed evitare che per lesioni simili si liquidassero somme molto diverse nello stesso foro), ma via via si è adattata all’evoluzione del diritto e della giurisprudenza proprio delle corti superiori, trovando adesione a livello nazionale. E il sistema del danno alla persona si basa ancora oggi sulle intuizioni empiriche del tribunale di Milano anche perché il legislatore (delegato) non ha emanato la tabella prevista nel 2005 dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

La funzione suppletiva svolta dalla magistratura, dunque, ha avuto il merito certo non solo di uniformare, proprio sotto il sistema milanese, i risarcimenti che altrimenti sarebbero stati rimessi alla mera discrezionalità di ogni giudice dello Stato, ma anche di consentire che le trattative volte alla composizione stragiudiziale delle controversie si basassero su meccanismi contabili certi, consentendo di evitare contenziosi a cascata.

La sentenza 25164 del 10 novembre punta a disarticolare questo meccanismo empirico, coinvolgendo anche quella uniformità di calcolo che finora aveva evitato il proliferare delle liti basate solo sul “quantum debeatur”.

Il nocciolo della critica avvallata dalla sentenza consiste nella supposta non coerenza della tabella con il nuovo testo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, come riformato dalla legge 124 del 2017, che ha demandato nuovamente al legislatore amministrativo l’elaborazione e la disposizione di una tabella di legge che sostituisse proprio quelle elaborate dai tribunali. Si discute da allora se il meccanismo previsto dal legislatore debba tenere separate le componenti del danno non patrimoniale note come danno biologico e danno morale che nel sistema milanese sono confluite, più per ragioni pratiche che ideologiche, in un unico valore monetario.

La sentenza 25164 della Corte di cassazione aderisce alla tesi che si basa sul principio dell’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, con conseguente necessità di “depurare” dal valore monetario milanese l’aumento tabellare previsto per il danno morale. Il sistema oggi in uso dunque sarebbe “non corretto” laddove indica «un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno».

Se dunque la decisione della Cassazione trovasse ingresso nei tradizionali meccanismi di calcolo del danno alla persona, con lo scorporo dalla tabella milanese del danno morale quale voce presunta e automatica del dato complessivo, si potrebbe avere l’effetto di una nuova anarchia del principio che, traducendosi in una assenza di prevedibilità generale dei ristori, porterebbe a un incremento del contezioso.

Qual è la soluzione per uscire dal rischio di conflitto interpretativo e pratico? Per superare l’incertezza sarebbe necessario che il legislatore delegato desse finalmente corso al mandato ricevuto già con la versione originaria dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, emanando la tabella unica nazionale per i risarcimenti del danno da sinistro stradale e da colpa sanitaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©