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Superbonus 110%, per la cessione del credito necessario il visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati

Per il diritto alla detrazione di imposta è necessario un visto di conformità sulla documentazione presentata che attesti la sussistenza dei presupposti

di Pamela Ciarcià*


Il cosiddetto Decreto Rilancio con l'art.119 DL 34/2020) ha introdotto il Superbonus, infatti ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

• condomìni
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Oltre all'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, che sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo, il Decreto prevede anche la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione.

Per poter esercitare quest'ultima opzione la norma ha introdotto l'obbligo per il beneficiario della detrazione di richiedere un visto di conformità sulla documentazione presentata, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.

Il visto di conformità può essere rilasciato da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, vale a dire dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, oppure dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

Lo scorso 21 ottobre, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno reso disponibile la check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate. Il professionista incaricato avrà l'onere di verificare in primis l'esistenza di tutti i documeti necessari al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'esercizio della detrazione d'imposta e in secondo luogo, la rispondenza formale di quei documenti a quanto prescritto dalla norma per la spettanza del superbonus.

Le verifiche formali si possono suddividere in una serie di step, poiché le verifiche coinvoglono più passaggi, si passa ad esempio dalla verifica dei beneficiari, alla tipologia di intervento, alla tipologia di immobile, alle spese relative agli interventi, al check di esistenza di tutte le asseverazioni, attestazioni e atuocertificazioni richieste, per arrivare infine al rilascio del visto di conformità. Questo potrebbe richiedere la disamina "formale" di centinaia di documenti.

Il costo relativo al rilascio del visto di conformità, così come quello relativo alle spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, rientra tra le spese agevolabili e quindi detraibili al 110%.

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*Dottore commercialista, Associate Partner, Rödl & Partner

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