Responsabilità

Superbonus 110%: quali responsabilità?

Rischi e tutele dei committenti/beneficiari, professionisti, fornitori e cessionari

di Mario Benedetti*

Lo scorso 17 maggio, con il D.L. n. 50 (cd. decreto Aiuti), il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema del Superbonus 110%. Accanto alla proroga dell'agevolazione fiscale per gli edifici unifamiliari (per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%), si interviene sull'istituto della cessione del credito fiscale.

Più in particolare, si consente la cd. "quarta cessione" esclusivamente alle banche nei confronti dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Secondo quanto previsto dall' articolo 57, comma 3 del decreto Aiuti , le nuove regole si applicheranno in ogni caso alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a far data dal 1° maggio 2022.

Ma allo stato, il tema che più desta preoccupazione tra i soggetti convolti nel Superbonus 110% è legato ai controlli che verranno predisposti da parte dell'Agenzia dell'Entrate e, di conseguenza, all'accertamento delle responsabilità e degli eventuali danni.

La disciplina del Superbonus 110%, sta dando grande slancio al settore edile e pone i committenti, ma anche i professionisti coinvolti, al centro di una serie di verifiche relative, tra l'altro, ai presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Cosa accade in caso di accertate irregolarità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, legate alla fruizione del Superbonus

L' art. 121 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni. Non solo.

Il comma 6, dello stesso articolo, stabilisce che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato il cosiddetto sconto in fattura e dei cessionari. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. che, in tema di Superbonus, assume caratteri estremamente trasversali che dimostrano quanto i committenti/beneficiari rappresentino, in realtà, l'anello più debole della catena.

• Soggetti solidalmente responsabili

I beneficiari del Superbonus sono i soggetti più vulnerabili. Infatti, in caso di irregolarità legate alla fruizione del bonus del 110%, all'assenza totale o parziale dei requisiti previsti ovvero alla loro perdita, il primo soggetto che si ritiene essere responsabile è proprio il committente, cioè colui che va a beneficiare dell'agevolazione. Il beneficiario sarà, dunque, tenuto a corrispondere all'Agenzia delle Entrate l'importo relativo alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni tributarie.

Il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate
, tuttavia, potrebbe estendersi ai professionisti e alle imprese se venissero riconosciute corresponsabili dell'evento dannoso, legittimando l'Agenzia delle Entrate ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, quali responsabili in via solidale (art. 2055 c.c.). A tal fine sarà necessario che il committente, proprio in presenza di responsabilità dei professionisti e/o delle imprese, agisca giudizialmente per rivalersi nei loro confronti per i danni subiti, intentando un'azione civile, affinché venga accertata la responsabilità del fornitore/professionista/impresa e riconosciuto il relativo risarcimento del danno.

• Altri profili di rischio in cui può incorrere il beneficiario del Superbonus e relativa tutela

Gli interessi coinvolti sono molteplici. Il beneficiario/committente assume un ruolo fondamentale nell'intera procedura legata alla fruizione Superbonus e si trova ad affrontare situazioni che in maniera subdola nascondono svariati rischi.

A titolo esemplificativo, in ciascuna fase necessaria all'ottenimento dell'agevolazione fiscale, il committente (sia esso privato cittadino o un condominio) si interfaccia con figure professionali in cui ripone legittimo affidamento e delle cui eventuali negligenze ed imperizie si trova a rispondere in prima persona. Lo stesso beneficiario si trova, quindi, a perdere la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale e, più in generale, di portare a termine un progetto tanto desiderato, con il rischio di dover essere sottoposto a sanzioni da parte dell'Agenzia dell'Entrate ed eventualmente agire giudizialmente. Ed ancora, in mancanza del completamento dei lavori i beneficiari sono tenuti, per legge, a restituire l'importo dei lavori "anticipato" dallo Stato, completo di interessi e sanzioni.

Se il Superbonus interessa un intero condominio, l'amministratore riveste un ruolo fondamentale. Egli deve proporre i lavori di adeguamento e ristrutturazione, organizzare assemblee e fare da mediatore tra la ditta e i condomini.

L'amministratore di condominio può proporsi o essere nominato Responsabile dei lavori
. In tal caso i suoi poteri - ed anche le sue responsabilità - si moltiplicano. Limitare situazioni di tal genere è possibile investendo nell'aspetto della prevenzione, avvalendosi di legali esperti del settore che, ad esempio, possano offrire una consulenza già dall'inizio dell'avvio della pratica ed anche nella fase del contenzioso, in caso di insorgenza di ipotesi di responsabilità.

• Responsabilità dei professionisti, dei fornitori e dei cessionari coinvolti nella procedura relativa al Superbonus: caso di danno dovuto a negligenza professionale, imperizia o errata applicazione delle norme

Va precisato che, in caso di negligenza professionale, imperizia o errata applicazione delle norme i professionisti, ingegneri, architetti, geometri, costruttori, fornitori, commercialisti che rilasciano il visto di conformità, i tecnici incaricati delle asseverazioni, potrebbero rispondere solidalmente tra loro delle somme indebitamente fruite. Viceversa, il professionista che abbia praticato lo sconto in fattura o acquisito tramite cessione il credito d'imposta "in buona fede" non perderà il proprio diritto (vedi anche Circolare 30/E/2020, risposta 5.1.8 ).

La presenza di una responsabilità in sede civile non esclude la responsabilità penale del tecnico, ad esempio, circa la veridicità delle attestazioni e asseverazioni rilasciate. L'asseverazione è una dichiarazione del professionista, il quale sotto la propria personale responsabilità ne conferma l'autenticità e la certezza dei contenuti e garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali, per cui, qualora venga attestato il falso il tecnico può rispondere di eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti (art. 481 c.p.).

• Rischi e le tutele per professionisti, dei fornitori e dei cessionari

I rischi maggiori afferiscono al professionista che potrebbe sopportare un giudizio civile da parte del committente, che ha perso i benefici del bonus edilizio, per una violazione commessa dal tecnico, oltre ad essere gravato di sanzioni fiscali. I tecnici dovranno sempre operare con prudenza e perizia, ponendo attenzione sulla pratica da gestire. Fondamentale è la collaborazione e sinergia tra soggetti coinvolti, perché l'errore dell'uno di fatto coinvolge tutti.

Non va sottaciuto, poi, che il Legislatore ha previsto l'obbligo dei soggetti che rilasciano asseverazioni o attestazioni di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile per ogni intervento, con massimale comunque non inferiore ad Euro 500.000,00 al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività svolta.

In conclusione, i professionisti coinvolti nelle pratiche per l'acquisizione dei bonus fiscali hanno notevoli responsabilità, che richiedono una professionalità oltre la normale diligenza, perché in mancanza scatterebbero tutte una serie di illeciti, non solo civili e amministrativi, ma anche di natura penale. Proprio per tali ragioni, si ribadisce, è indispensabile avvalersi, sin da subito, di figure professionali specializzate che siano in grado di prevenire forme di responsabilità attraverso l'assistenza nella stipula di contratti di assicurazioni ad hoc, ovvero mediante l'assistenza nella fase di interpretazione della normativa per il compimento della propria attività.

Sblocco della libera circolazione dei crediti fiscali maturati dall'utilizzo del Superbonus da parte delle piccole e medie imprese tecnici e professionisti fruitori della cessione del credito fiscale

A seguito di una serie di interventi normativi che si sono susseguiti dallo scorso novembre e del blocco di Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane e di alcune delle principali banche all'acquisto di crediti fiscali maturati per interventi compiuti con l'ausilio del superbonus, ci sono centinaia di piccole e medie imprese, tecnici e professionisti detentori di crediti d'imposta diventati incedibili.

La maggior parte delle imprese rischia di dichiarare il fallimento trovandosi con cassetti fiscali pieni di crediti inutilizzabili e non monetizzabili.

Per arginare il problema si sta dando luogo ad alcune class action a tutela delle piccole e medie imprese o comunque di professionisti che si trovano nella situazione di inutilizzabilità dei crediti d'imposta e che attualmente non godono di alcuna tutela, nonostante siano i motori portanti dell'economia del Paese.

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*A cura dall'Avv. Mario Benedetti Direttore Scientifico della rivista ‘‘ Responsabilità e Risarcimento '' del Sole 24ore, Partner dello Studio Legale BLB

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