Penale

Superbonus, il credito d'imposta del cessionario è confiscabile se origina dalla truffa del cedente

Trattandosi di profitto del reato solo la prova della buona fede e dell'ordinaria diligenza impediscono il sequestro preventivo

di Paola Rossi

Il credito d'imposta acquisito dal cessionario è sequestrabile dal giudice penale se il cedente-beneficiario non aveva diritto al Superbonus per non aver sostenuto alcun costo di lavori edilizi mai effettuati. E la comunicazione della cessione da parte del falso avente diritto sulla Piattaforma delle Entrate non rende nuovo - e autonomo dall'illecito del cedente - il credito d'imposta acquistato dal cessionario. Per cui il bonus è inesistente.

Il credito derivato dalla truffa
La Cassazione penale con la sentenza n. 45558/2022 ha smentito la linea difensiva di Poste Italiane che aveva subito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del credito d'imposta privo di giustificazione originaria.
Secondo Poste Italiane la propria buona fede - per non aver partecipato alla condotta truffaldina del beneficiario - rende il credito d'imposta acquisito non solo legittimo, ma spendibile con la compensazione fiscale.
La Cassazione riconosce che dalla lettura del decreto Rilancio che ha varato il Superbonus emerge l'assenza di conseguenze sul cessionario per la truffa ai danni dello Stato perpetrata dal falso beneficiario. E al cessionario la norma non impone alcuna verifica specifica sulla condotta del cedente.

Estraneità al reato
Chiarisce però la Cassazione che ciò che impedisce il sequestro preventivo del bonus, presente nel cassetto fiscale del cessionario prima della compensazione, è la sua condizione di "persona estranea al reato". L'estraneità però non deriva solo dall'acclarata buona fede di chi acquista l'agevolazione dal truffatore, ma anche dall'aver agito con la richiesta diligenza: come la verifica delle segnalazioni Uif di Banca d'Italia che nel caso concreto sussistevano. Infatti, la legge penale non considera persona estranea al reato chi ne ha tratto un vantaggio ed è perciò sottoposto al sequestro di quello che è il profitto del reato.

Ora accolto il ricorso della Procura contro il dissequestro disposto dal Tribunale del riesame Poste Italiane dovrà dimostrare di aver adottato la normale diligenza che si richiede a operatori professionali. La Cassazione conferma comunque che il credito d'imposta acquistato non è a titolo originario bensì derivato dal cedente.

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