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Superbonus per la sostituzione della caldaia, scatto di almeno due classi energetiche per l’incentivo

Per usufruire dello sconto fiscale, il condominio, oltre alla caldaia, può agire su altre parti dello stabile

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La normativa in materia di Superbonus 110% prevede che, in ambito condominiale, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato rientri fra i cosiddetti «interventi principali o trainanti» per l’ok alla maxi detrazione. Affinché la domanda possa essere accolta, la norma specifica che è necessario installare generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%; collettori solari. Per accedere al Superbonus la condizione essenziale è assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ma può succedere che la sola sostituzione della caldaia con una di nuova generazione non determini il doppio salto. In questi casi, per usufruire dello sconto fiscale, il condominio, oltre alla caldaia, può agire su altre parti dello stabile (cappotto termico, sostituzione degli infissi, installazione di pannelli fotovoltaici, ecc.) per a raggiungere l’obiettivo energetico previsto dalla normativa.

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