Immobili

Supercondominio, rappresentante giudiziale

La questione è stata risolta in volontaria giurisdizione, spese di lite non riconosciute

di Eugenia Parisi

Se il condominio non provvede, lo stesso Tribunale può provvedere a nominare il «rappresentante» alle assemblee supercondominiali. Lo ha affermato il Tribunale di Como con sentenza 6/2022.

Alcuni condòmini di un fabbricato inserito in un supercondominio avevano proposto ricorso in base al combinato disposto dell’articolo 67, comma 3, delle Disposizioni attuative del Codice civile con l’articolo 1105 del Codice civile, perché, nonostante laconvocazione, l’assemblea non aveva ancora provveduto a designare il proprio rappresentante (obbligatorio quando i partecipanti sono più di 60), impedendo in tal modo la convocazione dell’assemblea supercondominiale e ogni altra attività gestoria

L’amministratore, sentito in giudizio, confermava, la situazione di stallo. Era emerso, inoltre, che lo stesso condominio, durante l’assemblea convocata anche per la nomina del proprio rappresentante per il supercondominio non aveva potuto deliberare per mancanza di quorum deliberativo.

In quella sede molti tra i condòmini presenti, non potendo deliberare la nomina per mancanza di quorum, avevano, quindi, espresso un gradimento per la nomina di una determinata condomina. Scelta poi condivisa dal Tribunale sia per motivi di economia e di efficienza, sia perché il collegio non risolve una conflittualità ma, semplicemente, sostituisce la volontà assembleare.

Le spese di lite, invece, non sono state riconosciute perché la natura volontaria del procedimento comporta che esso resti sottratto all’applicabilità delle regole dettate dagli articoli 91 e seguenti del Codice di procedura civile.

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