Integra il delitto di molestia (che rientra nella più generale categoria di atti persecutori) la condotta di chi procura lesioni (non necessariamente fisiche ma anche psichiche) personali e volontarie a danno della persona offesa. Il reato di molestia - si legge nella sentenza della Cassazione (n. 22891/25) - concretizza un’indebita ingerenza nella sfera privata di una persona, generando verso quest’ultima, un clima intimidatorio e ostile, idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica...

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