Penale

Sussiste lo stalking anche se le molestie non sono commesse in un luogo pubblico

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di Giuseppe Amato

Il reato di stalking si configura anche se le molestie non sono commesse in un luogo pubblico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 12528 depositata dalla quinta sezione penale il 24 marzo 2016.

La differenza tra le due fattispecie incriminatrici - Le condotte di molestia rilevanti ai sensi dell'articolo 612-bis del Cp, stante la diversità tra tale fattispecie incriminatrice e quella di cui all'articolo 660 del Cp, non devono essere necessariamente commesse in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come previsto dal tenore letterale dell'articolo 660 del Cp.

A supporto la Corte ha evidenziato che la fattispecie delle molestie si pone come del tutto distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori, da cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati e per la diversa struttura del reato.

Sotto il primo profilo, si rimarca che, mentre nella contravvenzione sono tutelati la quiete privata e l'ordine pubblico, nel delitto il bene protetto è quello della libertà individuale.

Sotto l'altro profilo, quello strutturale, si sottolinea che le due fattispecie pur potendo avere un nucleo strutturale comune, costituito, nel caso, dalla condotta molesta, si differenziano perché nel delitto di atti persecutori tale condotta si deve inserire in una sequenza idonea a produrre uno degli eventi di danno tipizzati dalla norma incriminatrice (alterazione delle proprie abitudini di vita; perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva), eventualmente affiancandosi anche ad altre tipologie di condotte minacciose o lesive.

Ciò che, secondo la Corte, spiega come nella contravvenzione di cui all'articolo 660 del Cp, la rilevanza dell'ordine pubblico quale bene da tutelare rende necessario che le molestie siano commesse in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre che con il mezzo del telefono, mentre la tutela apprestata dall'articolo 612-bis del Cp alla libertà individuale prescinde e non si estende ad alcuna dimensione pubblicistica, per cui dalla sfera di operatività del reato esula del tutto la tutela dell'ordine pubblico, con la conseguente irrilevanza dell'essere le condotte moleste, nel caso di cui all'articolo 612-bis del Cp, commesse o no in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il caso esaminato - Da queste premesse, la Cassazione, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato dal reato di atti persecutori sostenendo erroneamente che le plurime condotte moleste addebitate all'imputato (invio di messaggi epistolari e per posta elettronica) per assumere rilievo a titolo di stalking avrebbero dovuto essere necessariamente commesse in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono, come preteso dal paradigma normativo della fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del Cp.

Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 24 marzo 2016 n. 12528

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