Amministrativo

Sviluppo di impianti FER, per il CdS è "attività di interesse pubblico" che tutela ambiente e valori paesaggistici

Nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 aprile 2021, n. 2983

di Daniele Chiatante

Con sentenza n. 2983/2021, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dal Ministero per i Beni e le attività culturali avverso il provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Regione Lazio in favore della società L. S.r.l., operante nel settore dello sviluppo di impianti fotovoltaici.

In particolare, in virtù della sentenza in commento, la Società potrà realizzare un impianto fotovoltaico a terra in Provincia di Viterbo della potenza di circa 17 MW.

Nel dare il via alla realizzazione di tale progetto, il Consiglio di Stato ha affermato anche principi valevoli per tutto il territorio nazionale.

Su un piano generale, infatti, il Giudice Amministrativo ha rilevato che nel caso di progetti di realizzazione di impianti FER, il bilanciamento che la p.a. è chiamata a effettuare non è (solo) tra tutela dell'ambiente e interesse privato imprenditoriale in quanto "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici".

Ciò in quanto anche la Corte Costituzionale ha "sottolineato il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell'iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica".

Il Consiglio di Stato ha poi esaminato i poteri del MIBACT in assenza di vincoli sull'area di intervento nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Al riguardo, il Giudice Amministrativo ha affermato che, in assenza di vincoli, l'Autorità procedente non è gravata da un particolare onere motivazionale per superare il parere negativo espresso dal Mibact anche perché il giudizio di prevalenza che le regioni sono chiamate a esprimere deve tenere conto dell'interesse pubblico "alla realizzazione degli impianti FER".

In relazione ai profili di merito, il Giudice Amministrativo ha sottolineato che:

-la normativa statale di riferimento consente espressamente la realizzazione di impianti FER in area agricola, attribuendo solo il potere alle regioni di individuare (in presenza di specifici presupposti) le aree non idonee.
Per tale ragione, la disciplina regionale della Regione Lazio relativa alle aree agricole deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato con il contesto normativo di riferimento e quindi nel senso che è consentita la realizzazione di Impianti FER;

-il PTPR della Regione Lazio consente espressamente la realizzazione di Impianti FER sia nell'ambito del Paesaggio Agrario di Valore, sia nell'ambito del Paesaggio Agrario di continuità.

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