Svolgimento di attività lavorativa durante la CIG: obbligo di comunicazione preventiva all'INPS
Lavoro - Lavoro subordinato - Cassa integrazione guadagni - Svolgimento di attività lavorativa - Comunicazione preventiva all'INPS - Obbligo a carico del beneficiario del trattamento di cassa integrazione guadagni - Necessità - Sussiste.
L'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps dello svolgimento di attività lavorativa a carico del lavoratore beneficiario del trattamento di cig, sussiste anche quando la nuova occupazione produce un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale e quando consiste in qualsiasi attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato) anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli articoli 2222 c.c. e ss. e articoli 2230 c.c. e ss. anche se svolta nell'ambito della partecipazione ad un'impresa. Ai fini dell'obbligo di comunicazione, l'attività non deve avere il carattere della prevalenza, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all'impegno temporale del lavoratore nell'attività svolta nei periodi di cassa integrazione ovvero all'apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31146
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni integrazione salariale - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Nozione - Omessa comunicazione all'inps - Conseguenze - Decadenza dal diritto - Fattispecie.
In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, "ratione temporis" vigente, che individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in caso di personale di volo) all'INPS, va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all' insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale redditività, perché lo scopo della norma è quello di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto formasse oggetto di necessaria autocertificazione all'INPS l'attività preparatoria di addestramento dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 febbraio 2021, n. 3116
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni integrazione salariale - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Decadenza dal diritto - Previa comunicazione - Necessità - Fondamento.
In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24455
Cassa integrazione guadagni - Richiesta di intervento - Erogazione del relativo trattamento di integrazione salariale - Svolgimento di attività lavorativa autonoma, o subordinata, durante il periodo di integrazione - Compatibilità - Esclusione - Conseguente sospensione dell'erogazione "de qua" - Necessità - Sussistenza - Omessa comunicazione dello svolgimento di tale attività lavorativa all'inps - Effetti - Individuazione - Causa di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale - Operatività - Sussistenza.
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni, dalla "ratio" dell'art. 8 commi quarto e quinto, del d.l. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988 si desume l'incompatibilità del trattamento di integrazione salariale con qualunque attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), ancorché non rientrante nello schema "contrattuale" di cui agli artt. 2222 e ss. e 2230 e ss. cod. civ. e ancorché tale attività di lavoro autonomo non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria; ne consegue che l'erogazione dell'indennità di integrazione salariale è sospesa nei confronti del lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione in corrispondenza delle giornate di lavoro effettuate, mentre il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento della predetta attività alla sede provinciale dell'INPS decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 giugno 2005, n. 11679
Assicurazioni sociali - Disoccupazione - Obbligo di effettuare la preventiva comunicazione all'inps in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa, posto a carico del beneficiario del trattamento di cassa integrazione guadagni - Omesso assolvimento - Causa di decadenza dal diritto al trattamento "de qua" - Configurabilità - Sussistenza - "Ratio"
L' art. 8, quinto comma, del d.l. n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160 dello stesso anno, impone al beneficiario del trattamento di c. i.g. di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, a pena di decadenza del lavoratore dal diritto a detto trattamento. In difetto di lacune di regolamentazione da colmare, non è applicabile in via analogica a detta fattispecie la meno rigorosa regola dettata dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 23 luglio 1991, n. 223 per il diverso istituto della indennità di mobilità, che richiede una comunicazione tempestiva, cioè effettuata in tempi ragionevoli, ma non necessariamente precedente l'assunzione al lavoro.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 marzo 2004, n. 5019
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