Amministrativo

Farmacie libere di fare i tamponi: il prezzo deve essere calmierato

Sanzioni fino a 10 mila euro e sospensione dal prefetto ma solo per chi aderisce

Sanzioni da 1.000 a 10mila euro e chiusura fino a 5 giorni per le farmacie che erogano i tamponi rapidi violando il prezzo calmierato previsto dal protocollo di intesa col governo; ma l’obbligo vale solo per le farmacie che hanno scelto di svolgere tale attività.

Questa la corretta interpretazione del decreto Green pass 2 (Dl 127/2021). In particolare, l’articolo 4 introduce alcune modifiche al decreto Green pass 1 (Dl 105/2021) prevedendo espressamente che «le farmacie (…) sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 (…), secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa (…). In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10mila euro e il Prefetto (…) può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni». La sanzione scatta non solo per il prezzo più alto, ma anche con sconti e riduzioni.

Il protocollo di intesa richiamato è quello previsto dal decreto Green pass 1 e stipulato tra il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, d’intesa con il ministro della Salute, e le farmacie. Accordo siglato il 5 agosto che prevede un prezzo calmierato di 15 euro per i tamponi validi ai fini del green pass. Per i minori tra i 12 e i 18 anni, l’utente paga solo 8 euro, e gli altri 7 euro sono coperti da un contributo pubblico liquidato alla farmacia; per i maggiorenni il prezzo calmierato di 15 euro è tutto a carico del cittadino.

Il sistema del prezzo calmierato si fondava esclusivamente sull’adesione spontanea (ma fortemente raccomandata dalle sigle sindacali) del singolo farmacista. Con il nuovo decreto i 15 euro diventano un prezzo imposto, come tale vincolante per tutte le farmacie, a pena di severe sanzioni.

Contrariamente ad alcune letture frettolose, però, il nuovo decreto non impone affatto alle farmacie di erogare i tamponi: la scelta di attivare il servizio è libera e individuale, ma chi decide di farlo dovrà attenersi, fino al 31 dicembre 2021 (e salvo proroghe) al prezzo imposto. Sono «tenute ad assicurare» il servizio a quel prezzo, infatti, non tutte le farmacie, ma solo quelle «di cui all’articolo 1, commi 418 e 419» della legge di bilancio 2021: le disposizioni specificamente richiamate prevedono che i tamponi e test sierologici «possono (e non debbono) essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei», quindi non vi è alcun obbligo di attivare il servizio.

Il provvedimento bilancia quindi perfettamente i valori costituzionali rilevanti: le farmacie conservano la libertà di iniziativa economica, ma in nome dell’utilità sociale e della salute pubblica viene temporaneamente imposto un prezzo calmierato. Questa imposizione – a differenza dell’ordinanza sulle mascherine – non è irragionevole, perché il prezzo non è stabilito unilateralmente, ma negoziato con le parti sociali tenendo conto, nel protocollo d’intesa, dei costi di approvvigionamento, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, Dpi), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all’esecuzione della prestazione, nonché dell’atto professionale di somministrazione ed effettuazione del test antigenico rapido.

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